LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 9
Visita di sopralluogo
1. Qualora ai fini della formulazione dell'offerta sia ritenuta
necessaria l'effettuazione di sopralluogo, l'amministrazione
aggiudicatrice definisce, nel bando di gara o nella lettera di
invito, le relative modalita' organizzative e documentali, anche
mediante la previsione di un'unica seduta alla quale partecipino
tutti i soggetti interessati.
2. La seduta pubblica di sopralluogo e' effettuata non oltre il
decimo giorno precedente il termine per la ricezione delle offerte e,
comunque, non oltre il quinto giorno precedente tale termine qualora
quest'ultimo sia stato ridotto per motivata urgenza ai sensi del
comma 1, lettera b) dell'art. 8.