LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 6
Capitolati e atti di gara
1. La Giunta regionale puo' deliberare il capitolato generale per
l'acquisizione di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 1 nonche' schemi tipo di bandi, lettere d'invito e
atti, differenziati per tipologia di gara, il cui contenuto puo'
essere integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
alle specificita' dei beni e dei servizi da acquisire.
2. Gli schemi tipo possono altresi' contenere schede di sintesi per
la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18.
3. I dirigenti determinano i capitolati speciali, individuando
l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche
tecnico-merceologiche, l'ammontare presunto della spesa, il termine
il luogo e le modalita' della prestazione, le modalita' di esecuzione
e di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i
ritardi nelle consegne e per altri inadempimenti, nonche' ogni altra
clausola contrattuale necessaria, anche in materia fiscale e di
registro.