REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 6                                                                
Capitolati e atti di gara                                                       
1. La Giunta regionale puo' deliberare il capitolato generale per               
l'acquisizione di beni e servizi da parte dei soggetti di cui al                
comma 1 dell'art. 1 nonche' schemi tipo di bandi, lettere d'invito e            
atti, differenziati per tipologia di gara, il cui contenuto puo'                
essere integrato dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione              
alle specificita' dei beni e dei servizi da acquisire.                          
2. Gli schemi tipo possono altresi' contenere schede di sintesi per             
la semplificazione degli oneri documentali di cui all'art. 18.                  
3. I dirigenti determinano i capitolati speciali, individuando                  
l'oggetto del servizio o della fornitura, le caratteristiche                    
tecnico-merceologiche, l'ammontare presunto della spesa, il termine             
il luogo e le modalita' della prestazione, le modalita' di esecuzione           
e di verifica tecnica della prestazione, le penali applicabili per i            
ritardi nelle consegne e per altri inadempimenti, nonche' ogni altra            
clausola contrattuale necessaria, anche in materia fiscale e di                 
registro.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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