LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 5
Attuazione dei programmi
1. I dirigenti attuano i programmi di cui all'art. 4, adottando le
specificazioni, le puntualizzazioni, gli adeguamenti operativi e gli
altri atti necessari per l'acquisizione di beni e servizi.
2. In particolare, compete ai dirigenti:
a) determinare le caratteristiche delle prestazioni oggetto del
contratto e la sua disciplina, l'importo presunto, il sistema e i
criteri di scelta del contraente;
b) provvedere alla pubblicazione dei bandi indicativi sulla base
degli obiettivi definiti dai programmi di cui all'art. 4, articolati
per tipologia e importo complessivo presunto, secondo il sistema di
classificazione previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea;
c) determinare l'avvio della procedura per la scelta del contraente,
adottando il bando, il capitolato speciale e la lettera d'invito;
d) manifestare anche all'esterno la volonta' dell'amministrazione
aggiudicatrice, sia nella procedura per la scelta del contraente che
nella conclusione ed esecuzione del contratto, curando ogni
adempimento necessario;
e) provvedere alle acquisizioni non programmate ma urgenti, ove
motivatamente necessarie a non pregiudicare la funzionalita' dei
servizi, secondo modalita' individuate da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice.