LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
1. L'importo stimato dell'appalto e' calcolato con riferimento
all'insieme delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto; se
l'appalto e' ripartito in piu' lotti il suo valore e' dato dalla
somma del valore dei singoli lotti.
2. Per gli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo e
per quelli che presentano carattere di regolarita' o sono destinati
ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore
dell'appalto e' stabilito applicando le disposizioni dell'Unione
Europea che disciplinano il calcolo dell'importo stimato degli
appalti di forniture e di servizi.