LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Pubbliche forniture e prestazioni di servizi
Art. 3 - Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
Art. 4 - Programmazione
Art. 5 - Attuazione dei programmi
Art. 6 - Capitolati e atti di gara
Art. 7 - Bandi di gara
Art. 8 - Lettera di invito
Art. 9 - Visita di sopralluogo
Art. 10 - Elenco dei fornitori
Art. 11 - Responsabile del procedimento contrattuale
Art. 12 - Trattamento dei dati
Art. 13 - Forme di pubblicita'
CAPO II - Procedure di scelta del contraente
Art. 14 - Modalita' e criteri di scelta del contraente
Art. 15 - Trattativa privata
Art. 16 - Procedura in economia
Art. 17 - Casi di esclusione dalle procedure
Art. 18 - Documentazione
Art. 19 - Selezione degli aspiranti concorrenti
Art. 20 - Modalita' di gara
Art. 21 - Autorita' e commissione di gara
Art. 22 - Verifica dei requisiti
Art. 23 - Conclusione del contratto
Art. 24 - Ufficiale rogante
CAPO III - Il contratto
Art. 25 - Durata del contratto
Art. 26 - Cauzione provvisoria e definitiva
Art. 27 - Anticipazioni e revisioni prezzi
Art. 28 - Subappalto
Art. 29 - Varianti
Art. 30 - Verifica di conformita'
Art. 31 - Controlli interni
CAPO IV - Disposizioni finali
Art. 32 - Assetto organizzativo
Art. 33 - Abrogazioni
Art. 34 - Norme transitorie
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito di applicazione
1. La presente legge disciplina l'affidamento dei servizi e delle
forniture di beni da parte della Regione, degli enti ed aziende da
essa dipendenti, con esclusione delle Aziende sanitarie locali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle forniture e
ai servizi il cui valore di stima sia:
a) inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni
dell'Unione Europea in materia;
b) pari o superiore all'importo di cui alla lett. a), qualora
disciplinino fattispecie non regolate da disposizioni dell'Unione
Europea o alle quali tali disposizioni non si applichino ovvero, se
regolate, non siano in contrasto con esse.
3. Tutti gli importi indicati si intendono con esclusione di imposte
ed oneri fiscali, ed il relativo controvalore in moneta nazionale e'
determinato ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea.
4. I rinvii ad altre disposizioni si intendono riferiti anche alle
successive modifiche ed integrazioni eventualmente apportate.
5. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati
"amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni
secondo i rispettivi ordinamenti.