REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURE E SERVIZI

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
    INDICE                                                                      
    CAPO I - Disposizioni generali                                              
              Art.  1 - Ambito di applicazione                                  
              Art.  2 - Pubbliche forniture e prestazioni di servizi            
              Art.  3 - Calcolo dell'importo stimato dell'appalto               
              Art.  4 - Programmazione                                          
              Art.  5 - Attuazione dei programmi                                
              Art.  6 - Capitolati e atti di gara                               
              Art.  7 - Bandi di gara                                           
              Art.  8 - Lettera di invito                                       
              Art.  9 - Visita di sopralluogo                                   
              Art.  10 - Elenco dei fornitori                                   
              Art.  11 - Responsabile del procedimento contrattuale             
              Art.  12 - Trattamento dei dati                                   
              Art.  13 - Forme di pubblicita'                                   
    CAPO II - Procedure di scelta del contraente                                
              Art.  14 - Modalita' e criteri di scelta del contraente           
              Art.  15 - Trattativa privata                                     
              Art.  16 - Procedura in economia                                  
              Art.  17 - Casi di esclusione dalle procedure                     
              Art.  18 - Documentazione                                         
              Art.  19 - Selezione degli aspiranti concorrenti                  
              Art.  20 - Modalita' di gara                                      
              Art.  21 - Autorita' e commissione di gara                        
              Art.  22 - Verifica dei requisiti                                 
              Art.  23 - Conclusione del contratto                              
              Art.  24 - Ufficiale rogante                                      
    CAPO III - Il contratto                                                     
              Art.  25 - Durata del contratto                                   
              Art.  26 - Cauzione provvisoria e definitiva                      
              Art.  27 - Anticipazioni e revisioni prezzi                       
              Art.  28 - Subappalto                                             
              Art.  29 - Varianti                                               
              Art.  30 - Verifica di conformita'                                
              Art.  31 - Controlli interni                                      
    CAPO IV - Disposizioni finali                                               
              Art.  32 - Assetto organizzativo                                  
              Art.  33 - Abrogazioni                                            
              Art.  34 - Norme transitorie                                      
     CAPO I                                                                     
     Disposizioni generali                                                      
          Art. 1                                                                
Ambito di applicazione                                                          
1. La presente legge disciplina l'affidamento dei servizi e delle               
forniture di beni da parte della Regione, degli enti ed aziende da              
essa dipendenti, con esclusione delle Aziende sanitarie locali.                 
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle forniture e           
ai servizi il cui valore di stima sia:                                          
a) inferiore a quello previsto per l'applicazione delle disposizioni            
dell'Unione Europea in materia;                                                 
b) pari o superiore all'importo di cui alla lett. a), qualora                   
disciplinino fattispecie non regolate da disposizioni dell'Unione               
Europea o alle quali tali disposizioni non si applichino ovvero, se             
regolate, non siano in contrasto con esse.                                      
3. Tutti gli importi indicati si intendono con esclusione di imposte            
ed oneri fiscali, ed il relativo controvalore in moneta nazionale e'            
determinato ai sensi delle disposizioni dell'Unione Europea.                    
4. I rinvii ad altre disposizioni si intendono riferiti anche alle              
successive modifiche ed integrazioni eventualmente apportate.                   
5. I soggetti di cui al comma 1, di seguito denominati                          
"amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni               
secondo i rispettivi ordinamenti.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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