DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 2747
Approvazione delle graduatorie delle domande presentate e determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse previste in attuazione della L.R. 15/99
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
richiamato in particolare l'art. 1 della citata legge che prevede la
concessione di contributi per l'estirpazione, il mancato reddito ed
il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni di
"Erwinia amylovora" o colpo di fuoco batterico delle rosacee e di
"Sharka" o vaiolatura delle drupacee, situate in zone soggette alla
lotta obbligatoria ai sensi dei DM del 27 marzo 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre
1996;
vista la propria deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre
1998, relativa ai criteri per l'attuazione della citata Legge 206/97,
che stabiliva due tranches di intervento per gli abbattimenti
effettuati rispettivamente prima del 31 marzo 1998 e nel periodo
compreso tra l'1 aprile 1998 ed il 31 gennaio 1999;
dato atto:
- che con proprio separato atto deliberativo di pari data si e'
provveduto ad approvare la graduatoria relativa alla prima tranche di
interventi in attuazione della citata deliberazione 1782/98;
- che in detta graduatoria sono utilmente collocate ai fini della
concessione dei contributi disposta con il medesimo atto deliberativo
tutte le domande ammissibili relative ad abbattimenti di drupacee a
seguito di attacchi di Sharka effettuati entro il 31 marzo 1998;
- che il finanziamento della predetta graduatoria esaurisce l'intera
assegnazione alla Regione Emilia-Romagna disposta in attuazione della
citata Legge 206/97;
- che con Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale
gravita'" e' stato disposto il rifinanziamento della predetta Legge
206/97;
- che non e' ancora stato formalizzato il riparto alle Regioni delle
risorse stanziate con la predetta Legge 307/99;
considerato che con la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti
per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka"
la Regione e' stata autorizzata ad intervenire, nella misura e con le
modalita' stabilite dal Consiglio regionale in sede di prima
applicazione della Legge 1 luglio 1997, n. 206, a favore delle
aziende tenute all'abbattimento di piante di drupacee riconosciute,
dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria,
infette dalla sola Sharka utilizzando proprie risorse anche in
anticipazione rispetto al rifinanziamento della Legge 206/97;
vista la L.R. 22 novembre 1999, n. 33, che ha disposto in attuazione
della predetta L.R. 15/99 uno stanziamento di Lire 1.000.000.000
(pari ad Euro 516.456,90) sul Capitolo di nuova istituzione 12027
"Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento di piante
drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15). (CNI)" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 1999;
dato atto del comunicato del Direttore generale Agricoltura,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
118 - parte seconda - del 22 settembre 1999, con cui venivano aperti
i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai
contributi previsti dalla piu' volte citata L.R. 15/99 per gli
abbattimenti imposti nel corso del 1999;
ritenuto, pertanto, di disporre con il presente atto relativamente
sia alle domande pervenute in esito al bando di cui alla
deliberazione 1782/98 seconda tranche (periodo 1 aprile 1998 - 31
gennaio 1999) che in esito al predetto comunicato dirigenziale
limitatamente alle aziende colpite da Sharka, rinviando a successivo
atto da adottarsi subordinatamente all'acquisizione delle
assegnazioni ex Lege 307/99 ogni determinazione relativa alla seconda
tranche di cui alla deliberazione 1782/98 per le aziende colpite da
Erwinia amylovora;
dato atto che i contributi concedibili con utilizzo degli
stanziamenti iscritti nel bilancio regionale sul citato Capitolo
12027 devono essere calcolati secondo i parametri indicati al punto
n. 3) della citata deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998 e del
relativo punto 5) dell'Allegato 1 nel quale sono stati rideterminati
i parametri di contributo per l'estirpazione, il mancato reddito ed
il reimpianto di coltivazioni frutticole secondo quanto di seguito
riportato:
Eta' dell'impianto Lire per pianta Lire per ettaro
1o anno di impianto 45.000 fino ad un massimo
(Euro 23,24) di 13.500.000
(Euro 6.972,17)
2o anno di impianto 56.250 fino ad un massimo
(Euro 29,05) di 16.500.000
(Euro 8.521,54)
3o anno di impianto 67.500 fino ad un massimo
(Euro 34,86) di 20.250.000
(Euro 10.458,25)
dal 4o anno al 9o anno 71.250 fino ad un massimo
(Euro 36,80) di 27.000.000
(Euro 13.944,34)
10o anno di impianto 56.250 fino ad un massimo
(Euro 29,05) di 22.500.000
(Euro 11.620,28)
11o anno di impianto 45.000 fino ad un massimo
(Euro 23,24) di 18.000.000
(Euro 9.296,22)
dal 12o anno di impianto 15.000 fino ad un massimo
(Euro 7,75) di 13.500.000
(Euro 6.972,17)
vivai 2.000/astone
(Euro 1,03)
dato atto inoltre che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende
agricole e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
- abbiano provveduto all'estirpazione di piante di drupacee in
ottemperanza a quanto disposto dalle specifiche prescrizioni
fitosanitarie emanate dal Servizio Fitosanitario regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di
cui ai Regg. CE 2200/97 e 2467/97 concernenti la concessione di premi
per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche
e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso disposto per
motivi sanitari dal Servizio Fitosanitario regionale;
preso atto che le domande di contributo sono state presentate in due
tempi diversi in esito ai due distinti bandi di cui sopra e che e' di
conseguenza opportuno predisporre due distinte graduatorie in
relazione agli abbattimenti di piante di drupacee effettuati nei
seguenti periodi:
a) prima graduatoria: abbattimento di piante pesco, susino, albicocco
nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 ed il 31 gennaio 1999; in
questa prima graduatoria rientrano le stesse aziende che hanno
presentato domanda di contributo relativamente alla seconda tranche
di intervento secondo quanto previsto dalla deliberazione 1782/98
sopra citata;
b) seconda graduatoria: abbattimento di piante di pesco, susino,
albicocco nel periodo compreso tra l'1 febbraio 1999 ed il 20 ottobre
1999; in questa seconda graduatoria rientrano tutte le aziende che
hanno presentato la domanda secondo i modi ed i tempi indicati nel
comunicato del Direttore generale Agricoltura sopra citato;preso
atto:
- che le graduatorie sono state predisposte in base a quanto indicato
nella deliberazione 1782/98 sopra citata;
- che il punto 4) dell'Allegato 1) della deliberazione 1782/98
prevede che nella definizione delle graduatorie siano applicati per
le piante di drupacee i seguenti criteri di priorita':
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio
definendo, nell'ambito della stessa specie, le seguenti priorita':
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorita' e'
attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il rapporto
tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli
abbattimenti; 2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1
ettaro: la priorita' e' attribuita all'azienda che ha diritto al
contributo di maggiore entita';
b) estirpazione di astoni in vivaio di:
- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio;
preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di
contributo presentate in esito alla deliberazione 1782/98 - seconda
tranche - predisposto in data 13 dicembre 1999 e registrato al
protocollo del Servizio Fitosanitario regionale al n. 11518 del 17
dicembre 1999;
dato atto che dal suddetto verbale risulta:
- che sono pervenute n. 41 domande relative ad abbattimenti di
drupacee;
- che n. 1 non e' ammissibile perche' il richiedente non era in
possesso dei requisiti richiesti;
- che le n. 40 domande relative all'abbattimento di drupacee e
ritenute ammissibili si concretizzano in n. 48 posizioni di
graduatoria in relazione alle diverse specie abbattute per le quali
il richiedente ha presentato la domanda di contributo;
preso atto del verbale relativo all'istruttoria delle domande di
contributo presentate in esito al comunicato del Direttore generale
Agricoltura predisposto in data 15 dicembre 1999 e registrato al
protocollo del Servizio Fitosanitario regionale al n. 11519 del 17
dicembre 1999;
dato atto che dal suddetto verbale risulta:
- che sono pervenute n. 48 domande relative ad abbattimenti di
drupacee;
- che n. 1 non e' ammissibile perche' il richiedente non era in
possesso dei requisiti previsti per il beneficiario;
- che le n. 47 domande relative all'abbattimento di drupacee e
ritenute ammissibili si concretizzano in n. 64 posizioni di
graduatoria in relazione alle diverse specie abbattute per le quali
il richiedente ha presentato la domanda di contributo;
preso atto, come risulta dai sopra citati verbali:
- che fra i criteri di priorita' stabiliti dalla citata deliberazione
regionale 1782/98 sono stati applicati, ai fini della formulazione
delle due presenti graduatorie, solo quelli relativi all'abbattimento
di drupacee, come segue:
- priorita' 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad
attacchi di' Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- che per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o
inferiori ad un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in
graduatoria e' stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il
maggior numero di piante;
ritenuto di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria
compiuta dal Servizio Fitosanitario regionale e delle graduatorie
conseguenti e di concedere alle aziende ritenute ammissibili ed
inserite nelle graduatorie qui approvate il contributo indicato nelle
graduatorie medesime;
dato atto:
- che il contributo concesso con il presente atto e' pari al 100% di
quanto spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti
tenuto conto che tutte le aziende ammesse si sono impegnate al
previsto reimpianto entro le tre annate agrarie successive
all'abbattimento, fatto salvo l'eventuale divieto disposto per motivi
fitosanitari;
- che le risorse disponibili consentono di soddisfare tutte le
domande inserite nelle due presenti graduatorie;
dato atto altresi' che presso il Servizio Fitosanitario regionale e'
conservata tutta la documentazione inerente le singole domande
pervenute;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, e dal Direttore generale
Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e del punto 3.1 della predetta deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr. Gianni Mantovani,
ai sensi dei predetti articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione, per le motivazioni esposte in premessa e
qui integralmente richiamate, l'intervento contributivo previsto
dalla L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la
prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka", secondo
i criteri stabiliti con la propria deliberazione n. 1782 del 12
ottobre 1998, ratificata dal Consiglio con atto n. 1021 del 23
novembre 1998, con riferimento sia alle domande pervenute in esito al
bando di cui alla deliberazione 1782/98 - seconda tranche (periodo 1
aprile 1998-31 gennaio 1999) - che alle domande pervenute in esito al
comunicato dirigenziale pubblicato nel Bollettino Ufficiale 118/99;
2) di rinviare a successivo atto da adottarsi subordinatamente
all'acquisizione delle assegnazioni ex Lege 307/99 ogni
determinazione relativa alla seconda tranche di cui alla
deliberazione 1782/98 per le aziende colpite da Erwinia amylovora;
3) di dare atto che, in esito al bando approvato con la predetta
deliberazione 1782/198, sono pervenute complessivamente n. 41 domande
relative ad abbattimenti di drupacee in seguito ad attacchi di
Sharka, riportate nell'allegato 1.A al presente atto, del quale e'
parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che in esito al comunicato del Direttore generale
Agricoltura pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 118 - parte seconda - del 22 settembre 1999, sono
pervenute complessivamente n. 48 domande relative ad abbattimenti di
drupacee in seguito ad attacchi di Sharka, riportate nell'Allegato
2.A al presente atto, del quale e' parte integrante e sostanziale;
5) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta
dal Servizio Fitosanitario regionale sulla base dei criteri stabiliti
dalla predetta deliberazione 1782/98 e sintetizzate in due distinti
verbali acquisiti agli atti del medesimo Servizio ai nn. 11518 e
11519 di protocollo in data 17 dicembre 1999 nei quali sono indicate:
a) le domande non ammissibili per mancanza dei requisiti richiesti
(Allegati 1.B e 2.B al presente atto del quale sono parte integrante
e sostanziale);
b) la proposta della graduatoria per le domande presentate in esito
alla deliberazione 1782/98, relative agli abbattimenti di drupacee
ritenute ammissibili costituita da n. 48 posizioni in relazione alle
diverse specie abbattute per le quali il richiedente ha presentato la
domanda di contributo e come tali collocate in graduatoria in
conseguenza delle diverse priorita' previste (Allegato 1.C al
presente atto del quale e' parte integrante e sostanziale);
c) la proposta della graduatoria per le domande pervenute in esito al
comunicato dirigenziale, relative agli abbattimenti di drupacee
ritenute ammissibili costituita da n. 64 posizioni in relazione alle
diverse specie abbattute per le quali il richiedente ha presentato la
domanda di contributo e come tali collocate in graduatoria in
conseguenza delle diverse priorita' previste (Allegato 2.C al
presente atto del quale e' parte integrante e sostanziale);
6) di approvare, pertanto, le due graduatorie cosi' come riportate
negli Allegati 1.C e 2.C al presente atto, da cui risulta che
l'importo complessivo del contributo concedibile ammonta a Lire
893.253.338 pari a Euro 461.326,85, di cui Lire 285.412.200 pari a
Euro 147.403,10 per la prima graduatoria e Lire 607.841.138 pari a
Euro 313.923,75 per la seconda graduatoria;
7) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il
finanziamento delle graduatorie qui approvate consentono di
soddisfare, attraverso la concessione del contributo nella misura
massima del 100% dell'importo indicato in graduatoria, tutte le
posizioni presenti nelle graduatorie stesse;
8) di concedere, conseguentemente, a tutte le aziende collocate nelle
graduatorie, di cui agli Allegati 1.C e 2.C, il contributo a fianco
di ciascuna indicato, fatta salva l'eventuale riduzione all'80% di
detto contributo in presenza del divieto al reimpianto formalmente
disposto per motivi fitosanitari con atto del Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale;
9) di impegnare la somma complessiva di Lire 893.253.338 pari a Euro
461.326,85 registrata al n. 6804 di impegno sul Capitolo 12027
"Contributi a favore di aziende tenute all'abbattimento di piante
drupacee infette da Sharka (L.R. 27 luglio 1999, n. 15). (CNI)" del
Bilancio per l'esercizio finanziario 1999 che presenta la necessaria
disponibilita';
10) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale provvedera' con propri atti formali, ai sensi degli artt.
61 e 62 della L.R. 31/77 - come sostituti dagli artt. 14 e 15 della
L.R. 40/94 - e della deliberazione 2541/95, alla liquidazione dei
contributi in favore delle aziende beneficiarie previa eventuale
esatta intestazione e denominazione delle stesse e alla emissione
delle relative richieste dei titoli di pagamento come segue:
a) 80% del contributo concesso ad avvenuta adozione della presente
deliberazione;
b) 20% a saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio
Fitosanitario regionale della realizzazione dei reimpianti previsti
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante
infette;
11) di dare atto che per le posizioni in graduatoria nei confronti
delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato
emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto il contributo
resta rideterminato in entita' pari all'acconto dell'80% gia'
liquidato;
12) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile
del Servizio Fitosanitario regionale provvedera' alla revoca del
contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art.
18, terzo comma, della L.R. 15/97;
13) di dare mandato al Servizio Fitosanitario regionale di
trasmettere il presente atto a tutti i soggetti che hanno presentato
domanda di concessione di contributo;
14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)