REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 2746

Approvazione della graduatoria delle domande presentate e determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse previste dalla deliberazione della Giunta n. 1782 del 12 ottobre 1998 - Prima tranche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle                     
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";                           
richiamato in particolare l'art. 1 della citata legge che prevede la            
concessione di contributi per l'estirpazione, il mancato reddito ed             
il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni di            
"Erwinia amylovora" o colpo di fuoco batterico delle rosacee e di               
"Sharka" o vaiolatura delle drupacee, situate in zone soggette alla             
lotta obbligatoria ai sensi dei DM del 27 marzo 1996, pubblicato                
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre             
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre                
1996;                                                                           
visto il DM n. 103070 in data 30 dicembre 1997 con il quale e' stata            
assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di Lire 4.766.856.887            
per l'attuazione degli interventi di cui alla Legge 206/97;                     
richiamata la propria deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998,                
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre             
1998, relativa ai criteri per l'attuazione della citata Legge 206/97;           
dato atto che i contributi concedibili devono essere calcolati                  
secondo i parametri indicati al punto n. 3 della citata deliberazione           
n. 1782 del 12 ottobre 1998 e del relativo punto 5 dell'allegato 1              
nel quale sono stati rideterminati i parametri di contributo per                
l'estirpazione, il mancato reddito ed il reimpianto di coltivazioni             
frutticole secondo quanto di seguito riportato:                                 
Eta' dell'impianto  Lire per pianta  Lire per ettaro                            
1o anno di impianto  45.000  fino ad un massimo                                 
  (Euro 23,24)  di 13.500.000                                                   
    (Euro 6.972,17)                                                             
2oanno di impianto  56.250  fino ad un massimo                                  
  (Euro 29,05)  di 16.500.000                                                   
    (Euro 8.521,54)                                                             
3o anno di impianto  67.500  fino ad un massimo                                 
  (Euro 34,86)  di 20.250.000                                                   
    (Euro 10.458,25)                                                            
dal 4o anno al 9o anno  71.250  fino ad un massimo                              
  (Euro 36,80)  di 27.000.000                                                   
    (Euro 13.944,34)                                                            
10o anno di impianto  56.250  fino ad un massimo                                
  (Euro 29,05)  di 22.500.000                                                   
    (Euro 11.620,28)                                                            
11o anno di impianto  45.000  fino ad un massimo                                
  (Euro 23,24)  di 18.000.000                                                   
    (Euro 9.296,22)                                                             
dal 12o anno di impianto  15.000  fino ad un massimo                            
  (Euro 7,75)  di 13.500.000                                                    
    (Euro 6.972,17)                                                             
vivai  2.000/astone                                                             
  (Euro 1,03)                                                                   
dato atto che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole           
e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:                         
- abbiano provveduto all'estirpazione in ottemperanza a quanto                  
disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal                
Servizio Fitosanitario regionale;                                               
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,            
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,           
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di            
cui ai Regg. CE 2200/97 e 2467/97 concernenti la concessione di premi           
per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche           
e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso disposto,              
per motivi sanitari, dal Servizio Fitosanitario regionale;                      
dato atto inoltre:                                                              
- che la stessa deliberazione 1782/98 prevede al punto 1                        
dell'allegato che siano predisposte due graduatorie per la                      
concessione di contributi alle aziende a cui sia stato imposto da               
parte del Servizio Fitosanitario l'abbattimento di drupacee e rosacee           
colpite da "Sharka" o "Erwinia amylovora" nei seguenti periodi:                 
a) prima tranche:                                                               
abbattimento di piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e            
melo prima del 31 marzo 1998;                                                   
b) seconda tranche:                                                             
abbattimento di piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e            
melo nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 e il 31 gennaio 1999;             
- che secondo quanto stabilito al punto 4 dell'Allegato 1 della                 
deliberazione 1782/98 le risorse disponibili sono prioritariamente              
destinate all'attuazione della prima tranche di intervento, priorita'           
che permane anche per l'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse            
messe a disposizione della Regione attraverso il rifinanziamento                
della Legge 206/97;                                                             
- che il suddetto punto 4 dell'Allegato 1 prevede che nella                     
definizione delle graduatorie siano applicati i seguenti criteri di             
priorita':                                                                      
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:               
- pesco                                                                         
- susino                                                                        
- albicocco                                                                     
- ciliegio                                                                      
- pero                                                                          
- melo                                                                          
definendo, nell'ambito della stessa specie, le seguenti priorita':              
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorita' e'             
attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il rapporto           
tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale                     
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli                
abbattimenti; 2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1              
ettaro: la priorita' e' attribuita alla azienda che ha diritto al               
contributo di maggiore entita';                                                 
b) estirpazione di astoni in vivaio di:                                         
- pesco                                                                         
- susino                                                                        
- albicocco                                                                     
- ciliegio                                                                      
- pero                                                                          
- melo;                                                                         
preso atto, inoltre, del verbale relativo all'istruttoria delle                 
domande di contributo presentate per la prima tranche e comprensivo             
della conseguente graduatoria di merito, predisposto in data 30                 
novembre 1999 e registrato al protocollo del Servizio Fitosanitario             
regionale al n. 10898 del 6 dicembre 1999;                                      
dato atto che dal suddetto verbale risulta:                                     
- che sono state inserite nella prima tranche di intervento, in                 
attuazione dei criteri stabiliti, solo le domande relative ad                   
abbattimenti avvenuti prima del 31 marzo 1998;                                  
- che n. 14 domande sono pervenute oltre i termini previsti e                   
pertanto non sono ammissibili;                                                  
- che entro i termini previsti sono pervenute n. 414 domande;                   
- che n. 1 domanda non e' stata accolta in quanto il richiedente non            
era in possesso dei requisiti previsti per il beneficiario;                     
- che tra le 413 domande valutabili per n. 31 si rende necessario un            
supplemento di istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi              
comprovanti la sussistenza del diritto al contributo da parte del               
richiedente;                                                                    
- che quindi possono considerarsi al momento ammissibili solo n. 382            
domande che si concretizzano in n. 400 posizioni di graduatoria in              
relazione alle diverse specie abbattute per le quali il richiedente             
ha presentato la domanda di contributo;                                         
- che i criteri di priorita' stabiliti dalla citata deliberazione               
regionale e sopra riportati sono stati applicati ai fini della                  
formulazione della graduatoria come segue:                                      
- priorita' 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad                   
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad                   
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad                  
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad                  
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad               
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad               
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 07: abbattimento di piante di ciliegio in seguito ad                
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento            
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato              
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a            
pomacee e drupacee;                                                             
- priorita' 08: abbattimento di piante di ciliegio in seguito ad                
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;               
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 09: abbattimento di piante di pero in seguito ad attacchi           
di Erwinia amylovora per superfici superiori ad un ettaro;                      
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto            
calcolato tra entita' del contributo e superficie complessivamente              
investita a pomacee e drupacee;                                                 
- priorita' 10: abbattimento di piante di pero in seguito ad attacchi           
di Erwinia amylovora per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;             
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 11: abbattimento di piante di melo in seguito ad attacchi           
di Erwinia amylovora per superfici superiori ad un ettaro;                      
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto            
calcolato tra entita' del contributo e superficie complessivamente              
investita a pomacee e drupacee;                                                 
- priorita' 12: abbattimento di piante di melo in seguito ad attacchi           
di Erwinia amylovora per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;             
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'            
del contributo;                                                                 
- priorita' 13: abbattimento di astoni di pesco in vivaio in seguito            
ad attacchi di Sharka;                                                          
- priorita' 14: abbattimento di astoni di susino in vivaio in seguito           
ad attacchi di Sharka;                                                          
- priorita' 15: abbattimento di astoni di albicocco in vivaio in                
seguito ad attacchi di Sharka;                                                  
- priorita' 16: abbattimento di astoni di ciliegio in vivaio in                 
seguito ad attacchi di Sharka;                                                  
- priorita' 17: abbattimento di astoni di pero in vivaio in seguito             
ad attacchi di Erwinia amylovora;                                               
- priorita' 18: abbattimento di astoni di melo in vivaio in seguito             
ad attacchi di Erwinia amylovora;                                               
- che per abbattimenti su superfici complessivamente superiori ad un            
ettaro, a parita' di rapporto entita' del contributo/SAU, la                    
priorita' in graduatoria e' stata attribuita all'azienda con SAU                
inferiore;                                                                      
- che per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o                   
inferiori ad un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in                
graduatoria e' stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il                 
maggior numero di piante;                                                       
ritenuto di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria               
compiuta dal Servizio Fitosanitario regionale e la graduatoria                  
conseguente e di concedere alle aziende utilmente collocate in                  
graduatoria il contributo indicato nella graduatoria medesima,                  
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 57, secondo comma, della               
L.R. 31/77 e successive modifiche;                                              
viste:                                                                          
- le Leggi regionali 28 aprile 1999, n. 6 e 22 novembre 1999, n. 32             
che prevedono sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per                   
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite                    
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora                
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) Mezzi statali" uno stanziamento                   
complessivo di Lire 4.766.856.885;                                              
- la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di                   
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle                  
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale                    
gravita'";                                                                      
dato atto:                                                                      
- che il contributo concesso con il presente atto e' pari al 100% di            
quanto spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti            
tenuto conto che tutte le aziende ammesse si sono impegnate al                  
previsto reimpianto entro le tre annate agrarie successive                      
all'abbattimento, fatto salvo l'eventuale divieto disposto per motivi           
fitosanitari;                                                                   
- che, pertanto, le risorse disponibili consentono di soddisfare la             
graduatoria fino all'azienda posizionata al n. 119 della graduatoria,           
per un importo di Lire 4.760.497.725 pari ad Euro 2.458.591,89;                 
- che le risorse che si renderanno disponibili sull'impegno assunto             
con il presente atto, per effetto del divieto al reimpianto, potranno           
essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori domande,                    
utilmente collocate nella graduatoria qui approvata, subordinatamente           
alla definizione da parte del Consiglio regionale di ulteriori                  
criteri per la risoluzione delle posizioni risultate a pari merito,             
ove necessario;                                                                 
- che, comunque, potra' provvedersi all'ulteriore soddisfacimento               
della graduatoria qui approvata in presenza di ulteriori assegnazioni           
alla Regione derivanti dal rifinanziamento della Legge 206/97                   
disposto con Legge 307/99, cosi' come previsto al punto 9 - primo               
alinea - del dispositivo della piu' volte citata deliberazione                  
1782/98;                                                                        
- che l'utilizzo sia delle disponibilita' derivanti dal divieto al              
reimpianto che delle nuove risorse derivanti dall'assegnazione sulla            
Legge 307/99 sara' effettuato, ai sensi della deliberazione n. 2541             
del 4 luglio 1995, dal Direttore generale Agricoltura attraverso                
l'adozione di appositi atti di formale concessione del contributo ai            
soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata con il                 
presente atto;                                                                  
- che nell'adozione di tali atti dirigenziali il Direttore generale             
Agricoltura dovra' disporre la concessione del contributo nella                 
misura del 100% dell'importo definito con il presente atto ovvero               
dell'80% qualora sia gia' stato assunto l'atto formale di divieto al            
reimpianto;                                                                     
- che nelle proprie determinazioni di concessione del contributo che            
utilizzano risorse rese disponibili per effetto del divieto al                  
reimpianto il Direttore generale Agricoltura dovra' dare conto che              
tale divieto sia stato formalizzato con appositi atti del                       
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;                              
dato atto altresi':                                                             
- che per le domande per le quali si e' reso necessario un                      
supplemento di istruttoria, si provvedera' a predisporre una                    
specifica graduatoria con successiva deliberazione;                             
- che presso il Servizio Fitosanitario regionale e' conservata tutta            
la documentazione inerente le singole domande pervenute;                        
richiamate le proprie deliberazioni:                                            
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, e dal Direttore generale               
Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla                   
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione,           
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41           
e del punto 3.1 della predetta deliberazione 2541/95;                           
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul                   
presente atto dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr.           
Gianni Mantovani, ai sensi del predetti articolo di legge e                     
deliberazione;                                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di porre in attuazione la prima tranche del programma di                     
interventi contributivi previsti dalla Legge 1 luglio, 1997, n. 206             
concernente interventi a favore delle produzioni agricole danneggiate           
da organismi nocivi secondo i criteri stabiliti con la propria                  
deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio             
con atto n. 1021 del 23 novembre 1998;                                          
2) di dare, atto che, in esito al bando approvato con la predetta               
deliberazione 1782/98, sono pervenute n. 428 domande, riportate                 
nell'Allegato A al presente atto del quale e' parte integrante e                
sostanziale, per l'accesso ai contributi per gli abbattimenti                   
avvenuti prima del 31 marzo 1998;                                               
3) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta            
dal Servizio Fitosanitario regionale sulla base dei criteri stabiliti           
dalla predetta deliberazione 1782/98 e sintetizzate in apposito                 
verbale acquisito agli atti del medesimo Servizio al n. 10898 di                
protocollo in data 6 dicembre 1999 nel quale sono indicate:                     
a) le n. 14 domande pervenute fuori termine e pertanto non                      
ammissibili (Allegato B al presente atto del quale e' parte                     
integrante e sostanziale);                                                      
b) la domanda non ammissibile per mancanza dei requisiti previsti e             
riportata nel predetto Allegato B;                                              
c) le n. 31 domande per le quali e' necessario un supplemento di                
istruttoria (Allegato C al presente atto di cui e' parte integrante e           
sostanziale);                                                                   
d) la proposta di graduatoria per le domande ritenute ammissibili               
costituita da n. 400 posizioni in relazione alle diverse specie                 
abbattute per le quali il richiedente ha presentato la domanda di               
contributo e come tali collocate in graduatoria in conseguenza delle            
diverse priorita' previste (Allegato D al presente atto del quale e'            
parte integrante e sostanziale);                                                
4) di approvare, pertanto, la graduatoria della prima tranche di                
finanziamento cosi come riportata nell'Allegato D al presente atto,             
da cui risulta che l'importo complessivo del contributo concedibile             
ammonta a Lire 7.308.016.475 pari a Euro 3.774.275,53;                          
5) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il                       
finanziamento della graduatoria, di cui all'Allegato D, qui approvata           
ed ammontanti a Lire 4.766.856.885 consentono di soddisfare,                    
attraverso la concessione del contributo nella misura massima del               
100% dell'importo indicato in graduatoria per le motivazioni esposte            
in premessa e qui richiamate, le posizioni dalla n. 1 alla n. 119,              
per un importo di Lire 4.760.497.725 pari ad Euro 2.458.591,89;                 
6) di concedere, conseguentemente, alle aziende collocate in                    
graduatoria di cui all'Allegato D nelle posizioni dalla n. 1 alla n.            
119 il contributo a fianco di ciascuna indicato, fatta salva                    
l'eventuale riduzione all'80% di detto contributo in presenza del               
divieto al reimpianto formalmente disposto per motivi fitosanitari              
con atto del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;                 
7) di impegnare la somma complessiva di Lire 4.760.497.725 registrata           
al n. 6805 di impegno sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per           
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite                    
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora                
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) Mezzi statali" del Bilancio per                   
l'esercizio finanziario 1999 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
8) di stabilire:                                                                
a) che le risorse che si renderanno disponibili sull'impegno assunto            
con il presente atto, per effetto del divieto al reimpianto, potranno           
essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori domande,                    
utilmente collocate nella graduatoria approvata al precedente punto             
4), subordinatamente alla definizione da parte del Consiglio                    
regionale di ulteriori criteri per la risoluzione delle posizioni               
risultate a pari merito, ove necessario;                                        
b) che potra' provvedersi all'ulteriore soddisfacimento della                   
predetta graduatoria in presenza di ulteriori assegnazioni alla                 
Regione derivanti dal rifinanziamento della Legge 206/97 disposto con           
Legge 307/99, cosi' come previsto al punto 9 - primo alinea - del               
dispositivo della piu' volte citata deliberazione 1782/98;                      
c) che l'utilizzo sia delle disponibilita' derivanti dal divieto al             
reimpianto che delle nuove risorse derivanti dall'assegnazione sulla            
Legge 307/99 sara' effettuato, ai sensi della deliberazione n. 2541             
del 4 luglio 1995, dal Direttore generale Agricoltura attraverso                
l'adozione di appositi atti di formale concessione del contributo ai            
richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata con il              
presente atto;                                                                  
d) che nell'adozione di tali atti dirigenziali il Direttore generale            
Agricoltura dovra' disporre la concessione del contributo come segue:           
- nella misura del 100% dell'importo definito con il presente atto              
qualora sia accertato l'avvenuto reimpianto ovvero non sia ancora               
stato assunto l'atto formale di divieto al reimpianto, fatta salva la           
successiva riduzione in presenza di detto divieto; - nella misura               
dell'80% qualora sia gia' stato assunto l'atto formale di divieto al            
reimpianto;                                                                     
e) che negli atti dirigenziali che utilizzano risorse rese                      
disponibili per effetto del divieto al reimpianto il Direttore                  
generale Agricoltura dovra' dare conto che tale divieto sia stato               
formalizzato con appositi atti del Responsabile del Servizio                    
Fitosanitario regionale;                                                        
9) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario                  
regionale provvedera' con propri atti formali, ai sensi degli artt.             
61 e 62 della L.R. 31/77 - come sostituti dagli artt. 14 e 15 della             
L.R. 40/94 - e della deliberazione 2541/95, alla liquidazione dei               
contributi in favore delle aziende beneficiarie previa eventuale                
esatta intestazione e denominazione delle stesse e alla emissione               
delle relative richieste dei titoli di pagamento come segue:                    
a) 80% del contributo concesso ad avvenuta adozione della presente              
deliberazione;                                                                  
b) 20% a saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio                   
Fitosanitario regionale della realizzazione dei reimpianti previsti             
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante;           
10) di dare atto che per le posizioni in graduatoria nei confronti              
delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato             
emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto il contributo               
resta rideterminato in entita' pari all'acconto dell'80% gia'                   
liquidato;                                                                      
11) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno                  
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile            
del Servizio Fitosanitario regionale provvedera' alla revoca del                
contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art.             
18, terzo comma, della L.R. 15/97;                                              
12) di stabilire che subordinatamente al completamento                          
dell'istruttoria per le domande di cui all'Allegato C, parte                    
integrante e sostanziale del presente atto, si provvedera' con                  
specifico atto deliberativo della Giunta regionale a definire una               
specifica graduatoria al cui finanziamento si provvedera' con                   
utilizzo delle risorse eventualmente residuanti sulle assegnazioni              
alla Regione ex Lege 307/99 dopo il soddisfacimento delle domande               
inserite nella graduatoria qui approvata;13) di dare mandato al                 
Servizio Fitosanitario regionale di trasmettere il presente atto a              
tutti i soggetti che hanno presentato domanda di concessione di                 
contributo;                                                                     
14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della               
Regione Emilia-Romagna.                                                         
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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