DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 2746
Approvazione della graduatoria delle domande presentate e determinazione in ordine all'utilizzo delle risorse previste dalla deliberazione della Giunta n. 1782 del 12 ottobre 1998 - Prima tranche
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle
produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi";
richiamato in particolare l'art. 1 della citata legge che prevede la
concessione di contributi per l'estirpazione, il mancato reddito ed
il reimpianto di coltivazioni frutticole, colpite dalle infezioni di
"Erwinia amylovora" o colpo di fuoco batterico delle rosacee e di
"Sharka" o vaiolatura delle drupacee, situate in zone soggette alla
lotta obbligatoria ai sensi dei DM del 27 marzo 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre
1996;
visto il DM n. 103070 in data 30 dicembre 1997 con il quale e' stata
assegnata alla Regione Emilia-Romagna la somma di Lire 4.766.856.887
per l'attuazione degli interventi di cui alla Legge 206/97;
richiamata la propria deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998,
ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 1021 del 23 novembre
1998, relativa ai criteri per l'attuazione della citata Legge 206/97;
dato atto che i contributi concedibili devono essere calcolati
secondo i parametri indicati al punto n. 3 della citata deliberazione
n. 1782 del 12 ottobre 1998 e del relativo punto 5 dell'allegato 1
nel quale sono stati rideterminati i parametri di contributo per
l'estirpazione, il mancato reddito ed il reimpianto di coltivazioni
frutticole secondo quanto di seguito riportato:
Eta' dell'impianto Lire per pianta Lire per ettaro
1o anno di impianto 45.000 fino ad un massimo
(Euro 23,24) di 13.500.000
(Euro 6.972,17)
2oanno di impianto 56.250 fino ad un massimo
(Euro 29,05) di 16.500.000
(Euro 8.521,54)
3o anno di impianto 67.500 fino ad un massimo
(Euro 34,86) di 20.250.000
(Euro 10.458,25)
dal 4o anno al 9o anno 71.250 fino ad un massimo
(Euro 36,80) di 27.000.000
(Euro 13.944,34)
10o anno di impianto 56.250 fino ad un massimo
(Euro 29,05) di 22.500.000
(Euro 11.620,28)
11o anno di impianto 45.000 fino ad un massimo
(Euro 23,24) di 18.000.000
(Euro 9.296,22)
dal 12o anno di impianto 15.000 fino ad un massimo
(Euro 7,75) di 13.500.000
(Euro 6.972,17)
vivai 2.000/astone
(Euro 1,03)
dato atto che sono ammissibili all'aiuto soltanto le aziende agricole
e vivaistiche che rispondono ai seguenti due requisiti:
- abbiano provveduto all'estirpazione in ottemperanza a quanto
disposto dalle specifiche prescrizioni fitosanitarie emanate dal
Servizio Fitosanitario regionale;
- si impegnino al reimpianto anche su altre particelle dell'impresa,
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante,
fatte salve le limitazioni previste per i beneficiari degli aiuti di
cui ai Regg. CE 2200/97 e 2467/97 concernenti la concessione di premi
per il risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche
e pesche-noci e l'eventuale divieto al reimpianto stesso disposto,
per motivi sanitari, dal Servizio Fitosanitario regionale;
dato atto inoltre:
- che la stessa deliberazione 1782/98 prevede al punto 1
dell'allegato che siano predisposte due graduatorie per la
concessione di contributi alle aziende a cui sia stato imposto da
parte del Servizio Fitosanitario l'abbattimento di drupacee e rosacee
colpite da "Sharka" o "Erwinia amylovora" nei seguenti periodi:
a) prima tranche:
abbattimento di piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e
melo prima del 31 marzo 1998;
b) seconda tranche:
abbattimento di piante di pesco, susino, albicocco, ciliegio, pero e
melo nel periodo compreso tra l'1 aprile 1998 e il 31 gennaio 1999;
- che secondo quanto stabilito al punto 4 dell'Allegato 1 della
deliberazione 1782/98 le risorse disponibili sono prioritariamente
destinate all'attuazione della prima tranche di intervento, priorita'
che permane anche per l'utilizzazione di eventuali ulteriori risorse
messe a disposizione della Regione attraverso il rifinanziamento
della Legge 206/97;
- che il suddetto punto 4 dell'Allegato 1 prevede che nella
definizione delle graduatorie siano applicati i seguenti criteri di
priorita':
a) estirpazione di piante in frutteti secondo il seguente ordine:
- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio
- pero
- melo
definendo, nell'ambito della stessa specie, le seguenti priorita':
1) abbattimenti su superfici superiori ad 1 ettaro: la priorita' e'
attribuita alla azienda per la quale risulta piu' elevato il rapporto
tra l'entita' del contributo concedibile e la SAU aziendale
complessivamente investita a rosacee e drupacee al momento degli
abbattimenti; 2) abbattimenti su superfici uguali o inferiori ad 1
ettaro: la priorita' e' attribuita alla azienda che ha diritto al
contributo di maggiore entita';
b) estirpazione di astoni in vivaio di:
- pesco
- susino
- albicocco
- ciliegio
- pero
- melo;
preso atto, inoltre, del verbale relativo all'istruttoria delle
domande di contributo presentate per la prima tranche e comprensivo
della conseguente graduatoria di merito, predisposto in data 30
novembre 1999 e registrato al protocollo del Servizio Fitosanitario
regionale al n. 10898 del 6 dicembre 1999;
dato atto che dal suddetto verbale risulta:
- che sono state inserite nella prima tranche di intervento, in
attuazione dei criteri stabiliti, solo le domande relative ad
abbattimenti avvenuti prima del 31 marzo 1998;
- che n. 14 domande sono pervenute oltre i termini previsti e
pertanto non sono ammissibili;
- che entro i termini previsti sono pervenute n. 414 domande;
- che n. 1 domanda non e' stata accolta in quanto il richiedente non
era in possesso dei requisiti previsti per il beneficiario;
- che tra le 413 domande valutabili per n. 31 si rende necessario un
supplemento di istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi
comprovanti la sussistenza del diritto al contributo da parte del
richiedente;
- che quindi possono considerarsi al momento ammissibili solo n. 382
domande che si concretizzano in n. 400 posizioni di graduatoria in
relazione alle diverse specie abbattute per le quali il richiedente
ha presentato la domanda di contributo;
- che i criteri di priorita' stabiliti dalla citata deliberazione
regionale e sopra riportati sono stati applicati ai fini della
formulazione della graduatoria come segue:
- priorita' 01: abbattimento di piante di pesco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 02: abbattimento di piante di pesco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 03: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 04: abbattimento di piante di susino in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 05: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 06: abbattimento di piante di albicocco in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 07: abbattimento di piante di ciliegio in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici superiori ad un ettaro; inserimento
in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto calcolato
tra entita' del contributo e superficie complessivamente investita a
pomacee e drupacee;
- priorita' 08: abbattimento di piante di ciliegio in seguito ad
attacchi di Sharka per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 09: abbattimento di piante di pero in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora per superfici superiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto
calcolato tra entita' del contributo e superficie complessivamente
investita a pomacee e drupacee;
- priorita' 10: abbattimento di piante di pero in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 11: abbattimento di piante di melo in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora per superfici superiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base al rapporto
calcolato tra entita' del contributo e superficie complessivamente
investita a pomacee e drupacee;
- priorita' 12: abbattimento di piante di melo in seguito ad attacchi
di Erwinia amylovora per superfici uguali o inferiori ad un ettaro;
inserimento in graduatoria in ordine decrescente in base all'entita'
del contributo;
- priorita' 13: abbattimento di astoni di pesco in vivaio in seguito
ad attacchi di Sharka;
- priorita' 14: abbattimento di astoni di susino in vivaio in seguito
ad attacchi di Sharka;
- priorita' 15: abbattimento di astoni di albicocco in vivaio in
seguito ad attacchi di Sharka;
- priorita' 16: abbattimento di astoni di ciliegio in vivaio in
seguito ad attacchi di Sharka;
- priorita' 17: abbattimento di astoni di pero in vivaio in seguito
ad attacchi di Erwinia amylovora;
- priorita' 18: abbattimento di astoni di melo in vivaio in seguito
ad attacchi di Erwinia amylovora;
- che per abbattimenti su superfici complessivamente superiori ad un
ettaro, a parita' di rapporto entita' del contributo/SAU, la
priorita' in graduatoria e' stata attribuita all'azienda con SAU
inferiore;
- che per abbattimenti su superfici complessivamente uguali o
inferiori ad un ettaro, a parita' di contributo, la priorita' in
graduatoria e' stata attribuita all'azienda che ha abbattuto il
maggior numero di piante;
ritenuto di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria
compiuta dal Servizio Fitosanitario regionale e la graduatoria
conseguente e di concedere alle aziende utilmente collocate in
graduatoria il contributo indicato nella graduatoria medesima,
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 57, secondo comma, della
L.R. 31/77 e successive modifiche;
viste:
- le Leggi regionali 28 aprile 1999, n. 6 e 22 novembre 1999, n. 32
che prevedono sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) Mezzi statali" uno stanziamento
complessivo di Lire 4.766.856.885;
- la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle
aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale
gravita'";
dato atto:
- che il contributo concesso con il presente atto e' pari al 100% di
quanto spettante a ciascuna azienda sulla base dei criteri stabiliti
tenuto conto che tutte le aziende ammesse si sono impegnate al
previsto reimpianto entro le tre annate agrarie successive
all'abbattimento, fatto salvo l'eventuale divieto disposto per motivi
fitosanitari;
- che, pertanto, le risorse disponibili consentono di soddisfare la
graduatoria fino all'azienda posizionata al n. 119 della graduatoria,
per un importo di Lire 4.760.497.725 pari ad Euro 2.458.591,89;
- che le risorse che si renderanno disponibili sull'impegno assunto
con il presente atto, per effetto del divieto al reimpianto, potranno
essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori domande,
utilmente collocate nella graduatoria qui approvata, subordinatamente
alla definizione da parte del Consiglio regionale di ulteriori
criteri per la risoluzione delle posizioni risultate a pari merito,
ove necessario;
- che, comunque, potra' provvedersi all'ulteriore soddisfacimento
della graduatoria qui approvata in presenza di ulteriori assegnazioni
alla Regione derivanti dal rifinanziamento della Legge 206/97
disposto con Legge 307/99, cosi' come previsto al punto 9 - primo
alinea - del dispositivo della piu' volte citata deliberazione
1782/98;
- che l'utilizzo sia delle disponibilita' derivanti dal divieto al
reimpianto che delle nuove risorse derivanti dall'assegnazione sulla
Legge 307/99 sara' effettuato, ai sensi della deliberazione n. 2541
del 4 luglio 1995, dal Direttore generale Agricoltura attraverso
l'adozione di appositi atti di formale concessione del contributo ai
soggetti utilmente collocati nella graduatoria approvata con il
presente atto;
- che nell'adozione di tali atti dirigenziali il Direttore generale
Agricoltura dovra' disporre la concessione del contributo nella
misura del 100% dell'importo definito con il presente atto ovvero
dell'80% qualora sia gia' stato assunto l'atto formale di divieto al
reimpianto;
- che nelle proprie determinazioni di concessione del contributo che
utilizzano risorse rese disponibili per effetto del divieto al
reimpianto il Direttore generale Agricoltura dovra' dare conto che
tale divieto sia stato formalizzato con appositi atti del
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;
dato atto altresi':
- che per le domande per le quali si e' reso necessario un
supplemento di istruttoria, si provvedera' a predisporre una
specifica graduatoria con successiva deliberazione;
- che presso il Servizio Fitosanitario regionale e' conservata tutta
la documentazione inerente le singole domande pervenute;
richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, e dal Direttore generale
Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente deliberazione,
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e del punto 3.1 della predetta deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso sul
presente atto dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr.
Gianni Mantovani, ai sensi del predetti articolo di legge e
deliberazione;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di porre in attuazione la prima tranche del programma di
interventi contributivi previsti dalla Legge 1 luglio, 1997, n. 206
concernente interventi a favore delle produzioni agricole danneggiate
da organismi nocivi secondo i criteri stabiliti con la propria
deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio
con atto n. 1021 del 23 novembre 1998;
2) di dare, atto che, in esito al bando approvato con la predetta
deliberazione 1782/98, sono pervenute n. 428 domande, riportate
nell'Allegato A al presente atto del quale e' parte integrante e
sostanziale, per l'accesso ai contributi per gli abbattimenti
avvenuti prima del 31 marzo 1998;
3) di recepire integralmente le risultanze dell'istruttoria compiuta
dal Servizio Fitosanitario regionale sulla base dei criteri stabiliti
dalla predetta deliberazione 1782/98 e sintetizzate in apposito
verbale acquisito agli atti del medesimo Servizio al n. 10898 di
protocollo in data 6 dicembre 1999 nel quale sono indicate:
a) le n. 14 domande pervenute fuori termine e pertanto non
ammissibili (Allegato B al presente atto del quale e' parte
integrante e sostanziale);
b) la domanda non ammissibile per mancanza dei requisiti previsti e
riportata nel predetto Allegato B;
c) le n. 31 domande per le quali e' necessario un supplemento di
istruttoria (Allegato C al presente atto di cui e' parte integrante e
sostanziale);
d) la proposta di graduatoria per le domande ritenute ammissibili
costituita da n. 400 posizioni in relazione alle diverse specie
abbattute per le quali il richiedente ha presentato la domanda di
contributo e come tali collocate in graduatoria in conseguenza delle
diverse priorita' previste (Allegato D al presente atto del quale e'
parte integrante e sostanziale);
4) di approvare, pertanto, la graduatoria della prima tranche di
finanziamento cosi come riportata nell'Allegato D al presente atto,
da cui risulta che l'importo complessivo del contributo concedibile
ammonta a Lire 7.308.016.475 pari a Euro 3.774.275,53;
5) di dare atto che le disponibilita' utilizzabili per il
finanziamento della graduatoria, di cui all'Allegato D, qui approvata
ed ammontanti a Lire 4.766.856.885 consentono di soddisfare,
attraverso la concessione del contributo nella misura massima del
100% dell'importo indicato in graduatoria per le motivazioni esposte
in premessa e qui richiamate, le posizioni dalla n. 1 alla n. 119,
per un importo di Lire 4.760.497.725 pari ad Euro 2.458.591,89;
6) di concedere, conseguentemente, alle aziende collocate in
graduatoria di cui all'Allegato D nelle posizioni dalla n. 1 alla n.
119 il contributo a fianco di ciascuna indicato, fatta salva
l'eventuale riduzione all'80% di detto contributo in presenza del
divieto al reimpianto formalmente disposto per motivi fitosanitari
con atto del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale;
7) di impegnare la somma complessiva di Lire 4.760.497.725 registrata
al n. 6805 di impegno sul Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per
l'estirpazione e il reimpianto di drupacee e rosacee colpite
rispettivamente dalle infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora
(Legge 1 luglio 1997, n. 206) Mezzi statali" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 1999 che presenta la necessaria
disponibilita';
8) di stabilire:
a) che le risorse che si renderanno disponibili sull'impegno assunto
con il presente atto, per effetto del divieto al reimpianto, potranno
essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori domande,
utilmente collocate nella graduatoria approvata al precedente punto
4), subordinatamente alla definizione da parte del Consiglio
regionale di ulteriori criteri per la risoluzione delle posizioni
risultate a pari merito, ove necessario;
b) che potra' provvedersi all'ulteriore soddisfacimento della
predetta graduatoria in presenza di ulteriori assegnazioni alla
Regione derivanti dal rifinanziamento della Legge 206/97 disposto con
Legge 307/99, cosi' come previsto al punto 9 - primo alinea - del
dispositivo della piu' volte citata deliberazione 1782/98;
c) che l'utilizzo sia delle disponibilita' derivanti dal divieto al
reimpianto che delle nuove risorse derivanti dall'assegnazione sulla
Legge 307/99 sara' effettuato, ai sensi della deliberazione n. 2541
del 4 luglio 1995, dal Direttore generale Agricoltura attraverso
l'adozione di appositi atti di formale concessione del contributo ai
richiedenti utilmente collocati nella graduatoria approvata con il
presente atto;
d) che nell'adozione di tali atti dirigenziali il Direttore generale
Agricoltura dovra' disporre la concessione del contributo come segue:
- nella misura del 100% dell'importo definito con il presente atto
qualora sia accertato l'avvenuto reimpianto ovvero non sia ancora
stato assunto l'atto formale di divieto al reimpianto, fatta salva la
successiva riduzione in presenza di detto divieto; - nella misura
dell'80% qualora sia gia' stato assunto l'atto formale di divieto al
reimpianto;
e) che negli atti dirigenziali che utilizzano risorse rese
disponibili per effetto del divieto al reimpianto il Direttore
generale Agricoltura dovra' dare conto che tale divieto sia stato
formalizzato con appositi atti del Responsabile del Servizio
Fitosanitario regionale;
9) di dare atto che il Responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale provvedera' con propri atti formali, ai sensi degli artt.
61 e 62 della L.R. 31/77 - come sostituti dagli artt. 14 e 15 della
L.R. 40/94 - e della deliberazione 2541/95, alla liquidazione dei
contributi in favore delle aziende beneficiarie previa eventuale
esatta intestazione e denominazione delle stesse e alla emissione
delle relative richieste dei titoli di pagamento come segue:
a) 80% del contributo concesso ad avvenuta adozione della presente
deliberazione;
b) 20% a saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio
Fitosanitario regionale della realizzazione dei reimpianti previsti
entro le tre annate agrarie successive all'abbattimento delle piante;
10) di dare atto che per le posizioni in graduatoria nei confronti
delle quali, successivamente all'erogazione dell'acconto, sia stato
emesso l'atto dirigenziale di divieto al reimpianto il contributo
resta rideterminato in entita' pari all'acconto dell'80% gia'
liquidato;
11) di stabilire che nei confronti delle aziende che non hanno
realizzato il reimpianto entro i termini prescritti, il Responsabile
del Servizio Fitosanitario regionale provvedera' alla revoca del
contributo concesso e all'applicazione di quanto previsto dall'art.
18, terzo comma, della L.R. 15/97;
12) di stabilire che subordinatamente al completamento
dell'istruttoria per le domande di cui all'Allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto, si provvedera' con
specifico atto deliberativo della Giunta regionale a definire una
specifica graduatoria al cui finanziamento si provvedera' con
utilizzo delle risorse eventualmente residuanti sulle assegnazioni
alla Regione ex Lege 307/99 dopo il soddisfacimento delle domande
inserite nella graduatoria qui approvata;13) di dare mandato al
Servizio Fitosanitario regionale di trasmettere il presente atto a
tutti i soggetti che hanno presentato domanda di concessione di
contributo;
14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)