REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 24 novembre 1999, n. 1294

Linee d'indirizzo in materia di abuso sessuale sui minori (proposta della Giunta regionale in data 26 ottobre 1999, n. 1913)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
(omissis)  delibera:                                                            
di approvare le "Linee di indirizzo in materia di abuso sessuale sui            
minori" contenute nell'allegato parte integrante della presente                 
deliberazione.                                                                  
LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ABUSO SESSUALE SUI MINORI                      
1. I riferimenti normativi e il ruolo delle istituzioni                         
Nel quadro degli interventi di protezione dell'infanzia il tema della           
violenza sessuale richiede una particolare attenzione.                          
Il riferimento normativo e' alla recente Legge 15/2/1996,  n.66                 
"Norme contro la violenza sessuale" che ha sostanzialmente modificato           
sia il Codice penale (di seguito C.p.) che il Codice di procedura               
penale (di seguito C.p.p.). In particolare l'art. 609 bis C.p.                  
(inserito dall'art. 3 della Legge 66/96) disciplina il caso di chi              
"con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita', costringe               
taluno a compiere o subire atti sessuali", ovvero il caso di "chi               
induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle              
condizioni di inferiorita' fisica o psichica della persona offesa al            
momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per                  
essersi il colpevole sostituito ad altra persona". Se gli atti                  
sessuali sono nei confronti di persona minorenne l'art. 609 ter C.p.            
(inserito dall'art. 4 della Legge 66/96) prevede (distinguendo                  
infraquattordicenni ed infrasedicenni) un aggravamento della pena e             
l'art. 609 quater C.p. (inserito dall'art. 5 della Legge 66/96)                 
prevede che soggiace alla pena chi, pur senza violenza o minaccia,              
compia atti sessuali con persona che al momento del fatto non aveva             
compiuto gli anni quattordici, ovvero non abbia compiuto gli anni               
sedici se il colpevole sia "l'ascendente, il genitore anche adottivo,           
il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di                    
educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e'             
affidato o che abbia, con quest'ultima, una relazione di convivenza".           
importante che nell'affrontare il problema del maltrattamento e della           
violenza all'infanzia, e soprattutto della violenza sessuale, si                
confermi una metodologia di lavoro interdisciplinare che favorisca              
una migliore tutela dei minori attraverso una piu' stretta                      
collaborazione dei Servizi competenti ed una costruzione, condivisa,            
tra le istituzioni a vario titolo coinvolte, di percorsi operativi.             
Il preminente interesse del minore e' infatti efficacemente                     
perseguito se sistema giudiziario e sistema dei servizi riescono a              
trovare un modus operandi comune.                                               
L'interdisciplinarieta' e', infatti, uno dei principali veicoli di              
protezione dell'eta' evolutiva (cosi' come indicato nella Legge                 
176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del              
fanciullo di New York del 20/11/1989).                                          
In materia di abuso, inoltre, essendo necessario un doppio intervento           
della Magistratura, sia di quella ordinaria che di quella minorile,             
tale metodologia operativa risulta ancora piu' indispensabile.                  
Con la consapevolezza che ognuno degli attori coinvolti (Servizi                
territoriali, Magistratura minorile ed ordinaria) svolge un ruolo               
necessario per combattere il fenomeno, risulta indispensabile,                  
soprattutto negli abusi infrafamiliari, che si riescano ad                      
equilibrare le esigenze di indagine e il principio di obbligatorieta'           
dell'azione penale con quelle di protezione dei minori per evitare              
che l'accertamento della verita' ed il ripristino dell'ordine violato           
non avvengano ledendo ulteriormente i diritti e le esigenze della               
persona offesa.                                                                 
In questo contesto e' piu' che mai utile raggiungere intese che                 
salvaguardino le esigenze di tutela del minore con le esigenze                  
istruttorie, avendo presente che, in materia di violenza sessuale, i            
Servizi sono chiamati ad operare a sostegno del minore anche dopo e             
al di la' l'intervento penale.                                                  
Una maggiore sintonia e sincronia istituzionale possono aiutare a               
raccordare l'accertamento della notitia criminis, di cui si occupa la           
giustizia penale con la ricerca della protezione, compito dei Servizi           
e della giustizia minorile.                                                     
2. Le competenze                                                                
Fa parte di questa dialettica la differenza di obiettivi: la                    
Magistratura ordinaria, grazie anche al fondamentale principio                  
costituzionale dell'obbligatorieta' dell'azione penale, ha                      
l'obiettivo, se e' stato commesso un reato, di individuare il                   
colpevole e sottoporlo a punizione; la Magistratura minorile, che               
costituisce il fulcro di protezione giudiziaria dell'infanzia, deve             
valutare se la potesta' dei genitori puo' ancora essere esercitata o            
dev'essere limitata, rimossa o soppressa; i Servizi sociali hanno il            
compito di rimuovere una situazione di disagio personale, sostenendo            
in particolar modo l'aspetto relazionale e cercando di costruire                
percorsi di superamento dell'evento.                                            
Gli Enti locali, tramite i loro Servizi, hanno compiti di vigilanza,            
tutela e, nei casi di conflitto di interesse, di rappresentanza del             
minore (art. 23, DPR 616/77, Legge 689/75, art. 338 C.p.p., L.R.                
27/89, Conferenza Stato-Regioni).                                               
I Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia hanno compiti           
di vigilanza, tutela e assistenza nei confronti del minore autore del           
reato di abuso.                                                                 
3. La collaborazione tra i diversi soggetti istituzionali                       
Da quanto sopra evidenziato nasce la necessita' di attivare forme di            
collaborazione con l'autorita' giudiziaria ordinaria: per garantire             
un'effettiva tutela del minore e' indispensabile, infatti, che tutte            
le istituzioni competenti adempiano al loro ruolo e che tutte le                
condotte abusanti siano disvelate, esattamente qualificate e                    
adeguatamente sanzionate, con la consapevolezza che, quale che sia il           
percorso avviato con l'azione penale, esso influenzera'                         
inevitabilmente il complessivo progetto di protezione e di sostegno e           
recupero del minore.                                                            
Lavorare in forma coordinata e collaborativa e' indispensabile quindi           
per conseguire finalita' specifiche in ciascuna dei settori                     
interessati e per raggiungere un'efficace tutela del minore, nonche'            
per attivare meccanismi di prevenzione che consentano l'emersione di            
fenomeni criminosi di violenza ai danni dei minori con il conseguente           
avanzamento della soglia di tutela di questi ultimi: a questo fine              
anche i Servizi devono, per la loro parte, adempiere in modo sempre             
piu' qualificato alla funzione di "controllo sociale" insita nella              
loro stessa ragione istituzionale.                                              
pertanto da facilitare sempre piu' un raccordo tra Servizi sia                  
dell'Amministrazione della giustizia che dell'Ente locale e ufficio             
del Pubblico Ministero per creare prassi operative comuni e procedere           
in modo coordinato, pur nel rispetto delle reciproche competenze; per           
questo e' importante la collaborazione dei Servizi nel corso dei                
procedimenti. Tale collaborazione deve manifestarsi anche attraverso            
la presenza di professionalita' adeguate e la creazione di un                   
linguaggio comune.                                                              
necessario creare una prassi comune da attivare immediatamente dopo             
la segnalazione del fatto per evitare che negli abusi infrafamiliari            
l'indagato continui a vivere con il minore vittima e per impedire               
negli interventi protettivi quelle modalita' che possano inquinare le           
prove ed interferire negativamente con le indagini del Pubblico                 
Ministero ordinario.                                                            
In questa materia, propria per l'intreccio di competenze ed esigenze,           
il compito di mantenere una visione il piu' possibile unitaria dei              
vari provvedimenti ed interventi attuati a protezione del minore                
spetta al Procuratore per i minorenni.                                          
La maggiore attenzione e sensibilita' a questo fenomeno puo'                    
facilitare forme di collegamento e collaborazione della Magistratura            
con i Servizi sociali di protezione dell'infanzia.                              
4. Provvedimenti urgenti a tutela del minore, art. 403 Codice civile            
Tali provvedimenti sono disciplinati dall'art. 403 Codice civile (di            
seguito C.c.): quando il minore si trova in una condizione di grave             
pericolo per la propria integrita' fisica e psichica "la pubblica               
autorita', a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo                 
colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo               
definitivo alla sua protezione".                                                
Natura del provvedimento: non e' un atto di giurisdizione, neanche              
volontaria, e' un atto di amministrazione, sia per l'oggetto, essendo           
un atto di volonta', sia per la qualita' dei soggetti da cui promana.           
Avendo una natura essenzialmente operativa e di protezione, non                 
richiede l'esplicitazione dettagliata dei motivi, deve tuttavia                 
essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e           
pregiudizio del minore. E' pero' necessario, quando si contrappone              
alla volonta' dei genitori, che questi siano in ogni caso                       
tempestivamente informati che il minore e' sotto la protezione della            
pubblica autorita' e che l'intervento e' stato segnalato                        
all'autorita' giudiziaria minorile competente per la risoluzione del            
conflitto. Non e' necessario che venga indicato il luogo in cui il              
minore si trova se cio' serve a proteggerlo.                                    
Soggetti: ad operare e' la "pubblica autorita'". In tale nozione                
rientrano sicuramente gli organi di polizia e quelli deputati                   
all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia. I primi              
devono comunque sempre avvalersi dei secondi ("a mezzo degli organi             
di protezione dell'infanzia"). Non e' invece vero il contrario.                 
Pertanto, se l'iniziativa di protezione proviene dai Servizi sociali,           
essi dovranno farsi carico della collocazione "in luogo sicuro" e               
potranno richiedere l'intervento della forza pubblica soltanto se               
cio' e' strettamente necessario per vincere la resistenza dei                   
genitori. Il legislatore infatti considera i Servizi sociali quali              
referenti privilegiati del minore.                                              
Presupposti: occorre che vi sia un grave pericolo per l'integrita'              
fisica e psichica del minore. Infatti solo l'urgenza e la necessita'            
di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo              
giustifica.                                                                     
Efficacia: la situazione di necessita' che vi e' sottesa, oltre a               
costituirne il presupposto imprescindibile, ne chiarisce i limiti. La           
collocazione in ambiente protetto puo' essere mantenuta, se tale                
intervento collide con il contrario volere dei genitori, soltanto per           
tempi brevissimi, il tempo cioe' strettamente necessario per                    
devolvere la risoluzione del conflitto all'autorita' minorile. Ove              
questa non condivida la scelta operativa, e non "provveda" la scelta            
stessa cessa di avere effetto. L'intervento di collocazione in                  
ambiente protetto, se non collide con il volere dei genitori o di               
altri aventi titolo educativo, resta sul piano assistenziale.                   
Che cosa devono fare i Servizi sociali territoriali: devono                     
effettuare l'intervento di collocazione del minore in ambiente                  
protetto, ex art. 403 C.c., attuarlo immediatamente e segnalarlo con            
urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da               
parte del Tribunale per i Minorenni.                                            
Per quanto riguarda l'art. 403 C.c. in caso di abuso intrafamiliare,            
la cui emersione sia progressiva, l'intervento di protezione deve               
essere il piu' possibile limitato a quelle situazioni di effettivo              
pericolo per l'integrita' fisico-psichica del minore, tipiche dello             
stato di necessita'. La collocazione in ambiente protetto,                      
d'iniziativa del Servizio, quindi non appare consentita, a meno che             
non si siano verificati eventi ulteriori che abbiano evidenziato                
l'effettivita' del pericolo diversamente, si attribuirebbe al                   
Servizio un potere di "decidere in via d'urgenza" che non gli                   
appartiene.                                                                     
Pertanto, in presenza di siffatte situazioni, a parte il dovere                 
d'informativa che spetta al Servizio, ai fini dell'indagine penale,             
e' obbligo degli operatori sociali riferire immediatamente l'abuso              
per consentire al giudice minorile di dirimere il conflitto con i               
genitori. Il contatto immediato con l'autorita' giudiziaria consente            
inoltre una maggiore progettualita' e l'avvio di interventi                     
coordinati tra le diverse autorita' coinvolte a sostegno del minore             
abusato.                                                                        
5. Altri atti a tutela del minore                                               
Poiche' al minore parte lesa va assicurata, in ogni stato e grado di            
procedimento, l'assistenza affettiva e psicologica tramite la                   
presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minore             
stesso, e l'assistenza dei Servizi istituiti dagli Enti locali, i               
Servizi stessi devono, ex artt. 609 decies C.p. (introdotto dall'art.           
11 della Legge 66/96), 498, comma 4, C.p.p., 398, 5 bis, C.p.p.:                
- dare sostegno al minore nelle diverse fasi del procedimento;                  
- provvedere, ove cio' risponda alle esigenze affettive e                       
psicologiche del minore, al suo accompagnamento negli uffici                    
giudiziari;                                                                     
- fare mediazione nei contatti con il magistrato e/o i suoi organi              
delegati per quanto riguarda i tempi ed i modi dell'approccio al                
minore (appuntamenti, convocazioni);                                            
- dare assistenza nel corso dell'esame del minore durante le                    
indagini, dinanzi al GIP in sede di incidente probatorio e dinanzi al           
giudice del dibattimento.                                                       
Il Servizio inoltre:                                                            
- elabora il progetto terapeutico-assistenziale inerente il minore;             
- valuta le risorse di cambiamento e le potenzialita'                           
protettivo-educative dei componenti la famiglia.                                
6. Il consulente tecnico                                                        
L'accertamento psicodiagnostico per reati in danno di minore e'                 
fondamentale per capire la personalita' della persona lesa, per                 
valutare l'entita' delle conseguenze patite e il riscontro obiettivo            
alla veridicita' di un racconto.                                                
Proprio per questo risulta sempre piu' necessario, su un piano                  
extraprocessuale, coordinare le indagini psicodiagnostiche e                    
sanitarie che vengono effettuate dai Servizi ai fini dell'intervento            
socio-assistenziale con le indagini che vengono attivate da parte del           
giudice penale con la nomina del consulente tecnico, se non c'e' una            
forma di collegamento si possono determinare situazioni dannose, che            
possono creare per il minore un'ulteriore violenza in aggiunta a                
quella gia' subita come, ad esempio, essere sottoposto ad esame da              
una pluralita' di soggetti legittimati ad occuparsi del caso.                   
Importante e' quindi la collaborazione tra consulente tecnico e                 
Servizi: dopo l'emersione del fenomeno il compito dell'operatore deve           
limitarsi ad offrire la fotografia della situazione, del nucleo in              
cui e' avvenuta l'emersione del fenomeno, del fatto di reato.                   
Che cosa devono fare i Servizi: dare collaborazioni ed informazioni             
al consulente tecnico che dovra' di conseguenza contattarli prima di            
procedere all'esame del minore.                                                 
7. La denuncia della notitia criminis                                           
Notizia di reato: qualsiasi fatto di violenza sessuale perseguibile             
di ufficio di cui si ha conoscenza sia direttamente dalla vittima sia           
da terzi sia attraverso documenti o altre fonti di prova. La                    
narrazione nel corso di dichiarazioni o la rappresentazione in un               
documento di un fatto che costituisce reato o la deduzione da                   
elementi diretti (tracce su cose o persone oggetti, ecc.) che un                
reato e' stato commesso. La narrazione puo' essere diretta ma anche             
indiretta.                                                                      
La notizia di reato e' comunque per sua natura specifica, o                     
sufficientemente specifica: non puo' avere come oggetto in modo del             
tutto vago una serie indeterminata di persone o fatti.                          
Tempestivita' della denuncia: la "notitia criminis" in campo minorile           
e' molto complessa poiche' la capacita' di valutare segni o sintomi             
dipende dalla sensibilita' e dalla preparazione dell'operatore che li           
rileva.                                                                         
difficile identificare quando ci si trovi davanti ad indizi di reato            
o a situazioni di semplice disagio ambientale, sociale, economico o a           
problematiche di ordine psicologico e psichiatrico.<201> ovvio che la           
tempestivita' e' condizione imprescindibile perche' il processo                 
penale possa tutelare adeguatamente la parte lesa (attuando                     
prioritariamente le misure di protezione del minore) e quindi                   
condurre ad un effettivo accertamento della verita'. Bisogna evitare            
un ritardo per lo svolgimento delle indagini: lo scopo della denuncia           
e' quello di far "scattare" l'indagine nel tempo piu' breve e con gli           
strumenti piu' adeguati.                                                        
Si propone, a tal proposito, per sviluppare contatti rapidi e                   
informali, per dirimere dubbi su casi non chiari, per avere pareri e            
fornire tempestivamente informazioni che possono risultare importanti           
di utilizzare appieno della possibilita' di accedere al magistrato di           
turno (o al magistrato specializzato nelle procure che lo prevedono),           
in modo da consentire l'adozione di interventi tempestivi e                     
coordinati (quali, ad esempio, l'allontanamento del minore). L'uso di           
questi strumenti di coordinamento puo' essere utile anche al giudice            
penale che puo' cosi' usufruire anche di notizie e di informazioni              
immediatamente disponibili fornite da Servizi competenti che spesso             
gia' operano con interventi sociali sulla situazione.                           
8. Il contenuto della denuncia                                                  
L'art. 331, comma 2, C.p.p. pone l'obbligo di denuncia "senza                   
ritardo", esso recita infatti: "La denuncia e' presentata o trasmessa           
senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia                 
giudiziaria".                                                                   
L'operatore del Servizio puo' e deve avere il tempo ed il modo di               
mettere insieme un minimo di elementi a corredo di quello che                   
eventualmente e' un semplice sospetto, allo scopo di non mandare al             
Pubblico Ministero una qualunque "voce di condominio" ma qualcosa che           
abbia un minimo di credibilita', fermo restando che "senza ritardo"             
significa che si deve provvedere alla denuncia nei primi giorni                 
successivi all'emersione della notizia di reato.                                
importante definire quali atti puo' compiere il Servizio per                    
accertare un minimo di attendibilita' della notizia: e' importante              
pertanto dirimere cio' che esso deve e non deve fare per valutare se            
e' in presenza o meno di una notizia di reato.                                  
Il Servizio non deve effettuare preliminarmente alcuna serie di                 
indagini e di accertamenti valutativi perche' essi assumono                     
fisionomia di veri e propri processi atipici, inquinanti la prova               
stessa del reato (audizione di persone coinvolte, accertamento                  
ginecologico di iniziativa del Servizio la cui competenza appartiene            
in via esclusiva all'autorita' penale). Bisogna evitare i rischi di             
inquinamento della prova. Anche i ritardi possono essere estremamente           
pregiudizievoli per lo svolgimento delle indagini.                              
Il Servizio non si deve porre il problema di valutare                           
l'attendibilita' del minore al fine di decidere se inoltrare o no la            
denuncia.                                                                       
Obblighi: la segretezza. Il Servizio non deve svolgere indagini per             
riscontri. I servizi devono permettere qualsivoglia valutazione                 
sull'attendibilita' del fatto, non e' inoltre di competenza dei                 
Servizi la valutazione del fatto stesso in rapporto ad eventuali                
circostanze che possono escludere la responsabilita' o la punibilita'           
del soggetto (ad esempio valutare non sussistente il reato).                    
Cosa devono fare i Servizi: sintetica esposizione del fatto,                    
raccogliere notizie sociali sulla famiglia, dare descrizioni delle              
personalita' del minore e dei familiari, dare indicazione                       
dell'intervento socio-assistenziale attuato o da attuare a protezione           
del minore.                                                                     
Gli accertamenti dei Servizi devono essere finalizzati alla verifica            
della mera ipotetica credibilita' della notizia e all'approntamento             
degli interventi a protezione del minore.                                       
9. A chi fare denuncia?                                                         
Spesso il problema si pone rispetto a tre ipotesi: denuncia al                  
Pubblico Ministero o al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i            
Minorenni o a Pubblico Ministero e al Pubblico Ministero presso il              
Tribunale per i Minorenni.                                                      
Alcuni sostengono che se la notizia di reato e' strettamente                    
collegata alla protezione del minore gli operatori adempiono al                 
proprio obbligo riferendo al giudice minorile, essendo pure questi              
tenuto all'obbligo di denuncia. Infatti la denuncia al Pubblico                 
Ministero minorile garantirebbe gli immediati provvedimenti a tutela            
del minore, una preliminare delibazione della notitia criminis, un              
accertamento dell'esistenza dei presupposti, per un'eventuale                   
trasmissione - a sua cura - della denuncia al Pubblico Ministero                
ordinario.                                                                      
Altri sostengono che la denuncia di reato andrebbe fatta in via                 
esclusiva al Pubblico Ministero ordinario.                                      
La soluzione che consente di superare queste due impostazioni,                  
cogliendo anche l'esigenza, da parte dei Servizi, di sapere che                 
risultati abbia avuto la propria comunicazione alla Procura presso il           
T.M., e' quella di provvedere con due comunicazioni, di cui una alla            
Procura minorile e l'altra alla Procura ordinaria.                              
L'esigenza di porre in essere interventi di sostegno e di tutela nei            
confronti della vittima del reato fa propendere per una doppia                  
segnalazione con contenuto diverso:                                             
- una al Pubblico Ministero per l'apertura della fase di indagini               
preliminari e l'eventuale adozione delle misure cautelari; la                   
denuncia in questo caso deve contenere il fatto nella sua                       
stringatezza. L'atto con cui si rende nota la notizia di reato e',              
infatti, quello che si chiama in senso proprio della denuncia e va              
indirizzato alla Procura del Tribunale;                                         
- l'altra al giudice minorile per l'adozione degli interventi                   
indispensabili a tutela della vittima; in questo caso la segnalazione           
deve contenere soprattutto gli aspetti piu' strettamente legati al              
contesto familiare.                                                             
10. Il curatore speciale                                                        
La norma che disciplina questa possibilita' e' l'art. 338 C.p.p.                
(art. 338, II, e II C.p.p.) che prevede che: "Alla nomina provvede,             
con decreto motivato, il giudice per le indagini preliminari del                
luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del Pubblico              
Ministero. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti che hanno            
per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei                 
minorenni".                                                                     
Per assicurare un'adeguata rappresentanza processuale sin dall'inizio           
delle indagini preliminari (art. 90 C.p.p.), e' utile avere, anche              
nel corso delle indagini, un "referente giuridico" che rappresenti il           
minore, in modo da tenere in considerazione anche le esigenze del               
minore che spesso non rientrano nella logica processuale.                       
Soprattutto se gli abusanti (anche per omessa tutela da parte del               
coniuge succube) sono i genitori, il conflitto di interessi che si              
crea impone la nomina di un curatore speciale.                                  
L'essere organo di vigilanza e di tutela (competenza prevista dalla             
Legge 698/75 e dal DPR 616/77) consente agli enti, titolari di tale             
funzione, ed ai Servizi che la esercitano, di poter richiedere di               
essere nominati curatori speciali del minore vittima di abuso o                 
sospetto abuso, ex art. 338 C.p.p.; cio' permetterebbe loro di                  
individuare tempestivamente un difensore al minore parte lesa.                  
Ovviamente e' precisa responsabilita' del Servizio, nominato curatore           
speciale del minore, individuare la persona piu' qualificata ed                 
idonea ad esercitare, nel solo e precipuo interesse del minore, le              
attivita' connesse.                                                             
Poiche' la Convenzione ONU afferma come sia dovere delle istituzioni            
garantire che Servizi ed operatori che si occupano di minori abbiano            
una specifica competenza e preparazione, si propone di aprire un                
tavolo di consultazione con l'Ordine degli avvocati per individuare             
requisiti, criteri e modalita' per arrivare a predisporre una lista             
di legali particolarmente preparati, competenti e sensibili in                  
materia, cui possano rivolgersi sia la Magistratura, nella sua                  
autonomia di nomina dei curatori, che i Servizi eventualmente                   
incaricati della curatela, con la certezza che la funzione verra'               
esercitata nel modo piu' attento ai diritti ed agli interessi del               
singolo minore.                                                                 
Che cosa devono fare i Servizi: sin dall'inizio delle indagini                  
preliminari il Servizio ex art. 338 C.p.p. ed art. 121 C.p. puo'                
chiedere, in relazione alle specifiche esigenze di cura degli                   
interessi del minore, alla Procura ordinaria, che procede, di essere            
nominato curatore speciale del minore - parte lesa onde fornirgli da            
subito una difesa legale. La costituzione di parte civile da parte              
del Servizio curatore speciale puo' avvenire anche per l'eventuale              
rinvio a giudizio (art. 338, comma 4, C.p.p ).                                  
11. La formazione degli operatori                                               
indispensabile che la Regione Emilia-Romagna sviluppi un'azione di              
sensibilizzazione generale al rispetto dei diritti del minore ed in             
particolare un'azione di prevenzione della violenza all'infanzia,               
assumendo tra i propri obiettivi prioritari la realizzazione di un              
progetto regionale di formazione, in materia di abuso sessuale,                 
rivolto a tutti gli operatori del territorio.                                   
Per affrontare con adeguati strumenti (anche preventivi) questo                 
fenomeno e' infatti fondamentale promuovere, sulla base anche delle             
linee teoriche ed operative emerse dai lavori del seminario di studio           
regionale tenutosi nel periodo febbraio-maggio 1999, un'adeguata                
formazione del personale, attraverso la quale consentire a tutti gli            
operatori l'acquisizione di conoscenze di base e permettere un                  
confronto tra le istituzioni ed i soggetti interessati che, con                 
competenze e riferimenti culturali diversi, agiscono in ambito                  
minorile: operatori sociali, psicologi, neuropsichiatri infantili,              
pediatri, ginecologi, assistenti sanitari, insegnanti, operatori                
giuridici, in modo che le diverse professionalita' che possono                  
trovarsi ad affrontare il fenomeno dell'abuso sessuale divengano                
consapevoli del comune obiettivo di protezione e tutela del minore              
per poter mettere in atto, intenzionalmente, tutti gli strumenti atti           
a perseguirlo.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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