COMUNICATO
Statuto - Modifiche all'articolo 32
Modifiche allo statuto del Comune di Ferrara, in applicazione delle
disposizioni della L.R. 21/4/1999, n. 3 in attuazione della Legge
15/5/1997, n. 127 e successive modifiche.
Delibera del Consiglio comunale n. 14/36866 del 20/12/1999 (CORECO
del 10/1/2000, prot. n. 99/11933).
Testo attuale
Il testo attuale del comma 3 dell'art. 32 (Difensore civico) cosi'
recita:
"3. Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del
Consiglio comunale, il Difensore civico e' eletto a scrutinio segreto
con il voto favorevole dei tre quinti dei suoi componenti. La scelta
deve avvenire tra persone che diano garanzie di comprovata competenza
giuridico-amministrativa e di imparzialita' e indipendenza di
giudizio. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilita' e
le modalita' di presentazione delle candidature.".
Nuovo testo
Il testo del comma 3 dell'art. 32 (Difensore civico) e' il seguente:
"3. Nel caso in cui si proceda ad elezione diretta da parte del
Consiglio comunale, il Difensore civico e' eletto a scrutinio segreto
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti per
le prime due votazioni. Se nessun candidato raggiunge detto quorum di
voti, il Consiglio procede in altra seduta ad ulteriore votazione,
nella quale risultera' eletto il candidato che avra' ottenuto il voto
di almeno due terzi degli aventi diritto.
Le maggioranze qualificate di cui sopra si calcolano con
arrotondamento in eccesso a cinque decimi.
Le votazioni dovranno avvenire ad intervalli non inferiori a 30
giorni l'una dall'altra. La scelta deve avvenire tra persone che
diano garanzie di comprovata competenza giuridico-amministrativa ed
imparzialita' e indipendenza di giudizio. Il regolamento stabilisce
le condizioni di eleggibilita' e le modalita' di presentazione delle
candidature.".
IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Romagnoli