LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 48
Modifica dell'art. 64 della L.R. 8/94
1. All'art. 64, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
"3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17,
comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, e'
istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale
"Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni
agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo
dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di citta',
nonche' dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali
regionali".".