REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 47                                                               
Sostituzione dell'art. 62 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 62 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 62                                                                        
Norme regionali specifiche                                                      
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di                   
attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare             
per le attivita' o gli adempimenti seguenti:                                    
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili           
e loro uso come richiami;                                                       
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonche' gestione tecnica, delle               
aziende venatorie;                                                              
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento,                     
alimentare, ornamentale e amatoriale;                                           
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio              
per la qualifica di guardia giurata;                                            
e) modalita' di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e            
al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;                                   
f) modalita' di istituzione e di gestione delle zone e campi per                
l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;            
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna            
selvatica in difficolta', nonche' altre modalita' di cui all'art. 26,           
comma 6 bis.".                                                                  
NOTA ALL'ART. 47                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 62 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 62 - Norme regionali specifiche                                           
1. La Regione emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore             
della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme in                   
attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare             
per le attivita' o gli adempimenti seguenti:                                    
a) allevamento, vendita e detenzione di uccelli allevati appartenenti           
alle specie cacciabili; loro uso come richiami;                                 
b) attivita' di tassidermia ed imbalsamazione nonche' detenzione o              
possesso di preparazioni tassidermiche e trofei;                                
c) gestione delle aziende faunistico-venatorie ed                               
agri-turistico-venatorie;                                                       
d) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento,                     
alimentare, ornamentale e amatoriale;                                           
e) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio o            
per la qualifica di guardia giurata;                                            
f) modalita' di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e            
al risarcimento dei danni di cui all'art. 17.".                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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