REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 44                                                               
Modifica dell'art. 59 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 59, dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma:                 
"3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi           
omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne                 
l'espletamento dei relativi compiti.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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