REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 42                                                               
Modifiche dell'art. 55 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:                 
"1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici           
del germano reale e del piccione selvatico provenienti da                       
allevamento.".                                                                  
2. All'art. 55, comma 6, la parola "recupero." e' sostituita dalle              
parole "recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia           
di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore           
delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge                     
statale.".                                                                      
NOTA ALL'ART. 42                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 6 dell'art. 55 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi                                   
omissis                                                                         
6. Gli esemplari di specie di cui non e' consentito l'uso quali                 
richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se                 
inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.           
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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