LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 42
Modifiche dell'art. 55 della L.R. 8/94
1. All'art. 55, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma:
"1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici
del germano reale e del piccione selvatico provenienti da
allevamento.".
2. All'art. 55, comma 6, la parola "recupero." e' sostituita dalle
parole "recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia
di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore
delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge
statale.".
NOTA ALL'ART. 42
Comma 2
Il testo del comma 6 dell'art. 55 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi
omissis
6. Gli esemplari di specie di cui non e' consentito l'uso quali
richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se
inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
omissis".