LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 40
Modifica dell'art. 53 della L.R. 8/94
1. All'art. 53, comma 5, dopo la parola "protezione," sono aggiunte
le parole "delle aziende faunistico-venatorie e delle zone
addestramento cani,". Dopo le parole "strade carrozzabili" sono
aggiunte le parole "e da piste ciclabili regolarmente segnalate".
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
Il testo del comma 5 dell'art. 53 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 53 - Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
omissis
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno
di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, dagli
immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi
struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione
ferroviarie, nonche' da strade carrozzabili, fatta eccezione per le
strade poderali o interpoderali.
omissis".