REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 40                                                               
Modifica dell'art. 53 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 53, comma 5, dopo la parola "protezione," sono aggiunte             
le parole "delle aziende faunistico-venatorie e delle zone                      
addestramento cani,". Dopo le parole "strade carrozzabili" sono                 
aggiunte le parole "e da piste ciclabili regolarmente segnalate".               
NOTA ALL'ART. 40                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 5 dell'art. 53 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 53 - Esercizio venatorio da appostamento temporaneo                       
omissis                                                                         
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno           
di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, dagli             
immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi              
struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione                  
ferroviarie, nonche' da strade carrozzabili, fatta eccezione per le             
strade poderali o interpoderali.                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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