LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 39
Modifiche dell'art. 52 della L.R. 8/94
1. All'art. 52 il comma 4 e' sostituito con il seguente:
"4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono
rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di
caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a
quello relativo all'annata venatoria 1989/1990".
2. All'art. 52, il comma 11 e' sostituito con il seguente:
"11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3,
predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della
legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e
provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di
cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui
alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La
segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di
gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43,
e l'attivita' in essi svolta ne costituisce parte integrante.".
3. All'art. 52, dopo il comma 12, e' inserito il seguente comma:
"13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo e'
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,
elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di
giostre fornite di stampi nonche' di soli stampi, posti a terra o
sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna
sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.".
NOTE ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'art. 52 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle
autorizzazioni
omissis
4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi, e' rilasciata dalla Provincia sulla base
di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti
dati:
a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali
cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza;
b) distanza minima del capanno o tina principale da altri
appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti;
c) distanza minima delle strutture dell'appostamento fisso dal
confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private
di cui al Capo V del Titolo 1;
d) area di rispetto entro cui non e' consentito l'esercizio venatorio
quando l'appostamento e' in esercizio.
omissis".
Comma 2
2) Il testo del comma 11 dell'art. 52 della L.R. 8/94 era il
seguente:
"Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle
autorizzazioni
omissis
11. Gli appostamenti fissi comunque predisposti entro il perimetro
delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale vengono
segnalati alla Provincia all'atto di presentazione del piano annuale
di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione.
Eventuali modifiche vengono segnalate annualmente e non sono soggette
ne' all'obbligo di tabellazione ne' al consenso previsto al comma 5.
omissis".