REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 39                                                               
Modifiche dell'art. 52 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 52 il comma 4 e' sostituito con il seguente:                        
"4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza              
l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono             
rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di             
caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a            
quello relativo all'annata venatoria 1989/1990".                                
2. All'art. 52, il comma 11 e' sostituito con il seguente:                      
"11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3,           
predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della           
legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e                       
provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di              
cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui             
alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La                  
segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di                  
gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43,           
e l'attivita' in essi svolta ne costituisce parte integrante.".                 
3. All'art. 52, dopo il comma 12, e' inserito il seguente comma:                
"13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo e'                   
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed                 
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,                        
elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di            
giostre fornite di stampi nonche' di soli stampi, posti a terra o               
sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna              
sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.".                  
NOTE ALL'ART. 39                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo del comma 4 dell'art. 52 della L.R. 8/94 era il seguente:           
"Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle                        
autorizzazioni                                                                  
omissis                                                                         
4. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza                
l'impiego di richiami vivi, e' rilasciata dalla Provincia sulla base            
di apposito regolamento. Nell'autorizzazione sono indicati i seguenti           
dati:                                                                           
a) nominativo del titolare dell'autorizzazione e degli eventuali                
cacciatori che lo sostituiscono in caso di assenza;                             
b) distanza minima del capanno o tina principale da altri                       
appostamenti fissi e numero degli appostamenti sussidiari consentiti;           
c) distanza minima delle strutture dell'appostamento fisso dal                  
confine delle zone di protezione istituite e dalle strutture private            
di cui al Capo V del Titolo 1;                                                  
d) area di rispetto entro cui non e' consentito l'esercizio venatorio           
quando l'appostamento e' in esercizio.                                          
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
2) Il testo del comma 11 dell'art. 52 della L.R. 8/94 era il                    
seguente:                                                                       
"Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle                        
autorizzazioni                                                                  
omissis                                                                         
11. Gli appostamenti fissi comunque predisposti entro il perimetro              
delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale vengono                    
segnalati alla Provincia all'atto di presentazione del piano annuale            
di prelievo venatorio dell'azienda, per la loro approvazione.                   
Eventuali modifiche vengono segnalate annualmente e non sono soggette           
ne' all'obbligo di tabellazione ne' al consenso previsto al comma 5.            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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