REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 38                                                               
Modifica dell'art. 50 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 50 il comma 2 e' sostituito con il seguente:                        
"2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario                
venatorio provinciale, con il quale:                                            
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio               
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;                            
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende                              
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,              
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;                                    
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi              
degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture           
in atto;                                                                        
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con                 
metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto               
dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della                
legge statale anche non consecutivi.".                                          
NOTA ALL'ART. 38                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 50 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 50 - Calendario venatorio                                                 
omissis                                                                         
2. Le Province, previo parere dell'INFS, provvedono con proprio                 
calendario venatorio ad autorizzare modificazioni dei termini del               
calendario venatorio regionale consentite dalla legge statale e ad              
autorizzare le anticipazioni dell'esercizio venatorio nelle aziende             
agri-turistico-venatorie limitatamente al fagiano ed alle specie di             
uccelli acquatici di allevamento. Il calendario venatorio provinciale           
puo' rendere operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi            
degli ATC a norma dell'art. 33 e la protezione ed i divieti relativi            
alle aree con colture in atto.".                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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