LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 38
Modifica dell'art. 50 della L.R. 8/94
1. All'art. 50 il comma 2 e' sostituito con il seguente:
"2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario
venatorio provinciale, con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio
regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi
degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture
in atto;
d) riportano i piani di abbattimento di ungulati cacciabili con
metodi selettivi, ripartiti per distretto e per AFV, nel rispetto
dell'arco temporale massimo di due mesi di cui all'art. 18 della
legge statale anche non consecutivi.".
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 50 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio
omissis
2. Le Province, previo parere dell'INFS, provvedono con proprio
calendario venatorio ad autorizzare modificazioni dei termini del
calendario venatorio regionale consentite dalla legge statale e ad
autorizzare le anticipazioni dell'esercizio venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie limitatamente al fagiano ed alle specie di
uccelli acquatici di allevamento. Il calendario venatorio provinciale
puo' rendere operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi
degli ATC a norma dell'art. 33 e la protezione ed i divieti relativi
alle aree con colture in atto.".