REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 37                                                               
Modifica dell'art. 48 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 48, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:                
"2. L'uso dei falchi e' consentito qualora appartengano a specie                
riprodotte in cattivita' in conformita' alle leggi vigenti, alle                
convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso                 
dell'arco non e' consentito.                                                    
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia              
chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle              
Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna           
selvatica.".                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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