LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 37
Modifica dell'art. 48 della L.R. 8/94
1. All'art. 48, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
"2. L'uso dei falchi e' consentito qualora appartengano a specie
riprodotte in cattivita' in conformita' alle leggi vigenti, alle
convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso
dell'arco non e' consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia
chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle
Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna
selvatica.".