LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 33
Integrazione della L.R. 8/94
1. Dopo l'art. 44 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 44 bis
Tassa di concessione regionale
per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio
venatorio, di durata annuale, e' determinata nella misura prevista
dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con
il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3
della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve
essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio
o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di
fucile per uso di caccia ed ha validita' di un anno dalla data di
rilascio della concessione governativa.
3. Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del
rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza
annuale.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per
l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la
data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la
validita' del versamento della tassa regionale e' procrastinata sino
alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non e' dovuta qualora il cacciatore non eserciti
l'attivita' venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti
esclusivamente all'estero.
7. E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima
dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa
sotto la sua personale responsabilita', di optare per l'esercizio
esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare
all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque
all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in
territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore
deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per
l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego
della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a
norma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni.".