REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 33                                                               
Integrazione della L.R. 8/94                                                    
1. Dopo l'art. 44 e' inserito il seguente articolo:                             
"Art. 44 bis                                                                    
Tassa di concessione regionale                                                  
per l'abilitazione all'esercizio venatorio                                      
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio           
venatorio, di durata annuale, e' determinata nella misura prevista              
dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con            
il DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.                      
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3               
della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve               
essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio            
o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di           
fucile per uso di caccia ed ha validita' di un anno dalla data di               
rilascio della concessione governativa.                                         
3. Il pagamento della tassa per gli anni successivi a quello del                
rilascio deve essere effettuato non prima della data della scadenza             
annuale.                                                                        
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per             
l'esercizio venatorio.                                                          
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la              
data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la           
validita' del versamento della tassa regionale e' procrastinata sino            
alla scadenza della tassa di concessione governativa.                           
6. La tassa annuale non e' dovuta qualora il cacciatore non eserciti            
l'attivita' venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti                        
esclusivamente all'estero.                                                      
7. E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima             
dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa               
sotto la sua personale responsabilita', di optare per l'esercizio               
esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare            
all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque                    
all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in                  
territorio non riservato alle aziende stesse.                                   
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore           
deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per            
l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.             
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego                
della licenza di porto di fucile per uso di caccia.                             
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a           
norma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive               
modificazioni.".                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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