REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 31                                                               
Modifiche dell'art. 41 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 41, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:                 
"2 bis. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei                 
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici                
compresi nel centro privato.                                                    
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda           
necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali           
non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei           
proprietari o conduttori, puo' disporre l'inclusione coattiva,                  
stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalita'             
di pagamento dell'indennita' dovuta ai proprietari o conduttori                 
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non           
puo' superare il dieci per cento della superficie del centro privato            
medesimo.".                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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