LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 31
Modifiche dell'art. 41 della L.R. 8/94
1. All'art. 41, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"2 bis. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nel centro privato.
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda
necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali
non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei
proprietari o conduttori, puo' disporre l'inclusione coattiva,
stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalita'
di pagamento dell'indennita' dovuta ai proprietari o conduttori
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non
puo' superare il dieci per cento della superficie del centro privato
medesimo.".