REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 29                                                               
Integrazione della L.R. 8/94                                                    
1. Dopo l'art. 39 e' inserito il seguente articolo:                             
"Art. 39 bis                                                                    
Formazione permanente del cacciatore                                            
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della                
legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la                   
Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie,             
sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e                    
regolamentari per tutti i cacciatori.".                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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