LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 29
Integrazione della L.R. 8/94
1. Dopo l'art. 39 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 39 bis
Formazione permanente del cacciatore
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della
legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la
Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie,
sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e
regolamentari per tutti i cacciatori.".