REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 26                                                               
Sostituzione dell'art. 36 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 36 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 36                                                                        
Modalita' di iscrizione                                                         
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35,              
presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC.               
L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci             
entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma           
1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello             
di residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC                   
prescelto. Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei                   
cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce           
i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta             
di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel             
rispetto delle priorita' previste all'art. 35, comma 4.                         
2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla            
Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al                
cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino            
regionale di caccia all'atto del rilascio.                                      
3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto             
della domanda e comunicarlo all'interessato che puo' presentare                 
ricorso alla Provincia, il cui giudizio e' definitivo.".                        
NOTA ALL'ART. 26                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 36 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 36 - Modalita' di iscrizione                                              
1. Il cacciatore che ha titolo all'iscrizione all'ATC (Ambiti                   
territoriali di caccia) ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 35                   
presenta la relativa domanda al Comitato direttivo entro trenta                 
giorni dalla prima costituzione dello stesso, su modulo predisposto             
dalla Regione. A partire dalla stagione venatoria 1995/1996 il                  
termine di presentazione della domanda scade il 15 marzo di ogni                
anno.                                                                           
2. Il cacciatore che intenda richiedere l'iscrizione ad un ATC                  
diverso da quello di residenza verifica la disponibilita' del posto             
presso il Comitato direttivo dell'ATC prescelto presentando la                  
relativa domanda tra il trentunesimo e il quarantacinquesimo giorno             
dalla prima costituzione dello stesso. A partire dalla stagione                 
venatoria 1995/1996 tale domanda va presentata entro il 31 marzo di             
ogni anno.                                                                      
3. Il Comitato direttivo dell'ATC accoglie le domande con le                    
priorita' previste al comma 4 dell'art. 35 nei limiti consentiti e              
nel rispetto dell'ordine di presentazione e ne trasmette copia entro            
il 30 aprile di ogni anno alla Provincia di residenza. Per la                   
stagione venatoria 1994/1995 tale data di trasmissione decorre dal              
quarantaseiesimo giorno successivo alla prima costituzione del                  
Comitato direttivo dell'ATC medesimo. Il Comune di residenza annota             
l'ATC assegnato al cacciatore e l'opzione della forma di caccia                 
prescelta di cui all'art. 34 sul tesserino regionale di caccia                  
all'atto del rilascio dello stesso.                                             
4. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato dal               
Comitato direttivo dell'ATC e comunicato all'interessato che, entro             
quindici giorni, puo' fare ricorso alla Provincia competente per                
territorio per violazione dei criteri previsti all'art. 35. La                  
Provincia deve dare risposta entro quarantacinque giorni.                       
L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione                   
all'ATC. Nel caso che il diniego della iscrizione sia dovuto ad                 
indisponibilita' di posti, il cacciatore ha diritto all'iscrizione              
all'ATC di residenza.                                                           
5. Nei periodi in cui vengono svolte le cacce speciali agli ungulati            
o a specie di uccelli migratori, il Comitato direttivo puo'                     
consentire l'accesso oltre il limite venatorio esclusivamente nelle             
localita' prestabilite purche' si siano accertate, anche mediante               
censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica, ai             
sensi del comma 8 dell'art. 14 della legge statale. La caccia vagante           
con il cane e' consentita esclusivamente alla beccaccia ed al                   
beccaccino. Il Comitato direttivo puo' prevedere il pagamento di un             
corrispettivo a fronte degli impegni di organizzazione.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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