REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 24                                                               
Sostituzione dell'art. 33 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 33 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 33                                                                        
Compiti dell'ATC                                                                
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attivita' che contemplano in           
particolare:                                                                    
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze                     
faunistiche e dei prelievi venatori programmati;                                
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;                           
c) la difesa delle colture;                                                     
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo            
venatorio per forme di caccia specifiche.                                       
Negli ATC non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica                
posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari            
provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province               
posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie.           
In caso di avversita' atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e            
le modalita' delle immissioni.                                                  
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31                
gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformita'             
al piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformita', la           
Provincia puo' richiederne la revisione.                                        
3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il                       
miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attivita' di           
cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono                  
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi                 
rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalita'                
previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.                            
4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito             
di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente              
agli indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art.           
35.                                                                             
5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per            
la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni                
agricole dalla fauna selvatica.                                                 
6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei              
cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a                 
compenso delle prestazioni.                                                     
7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della                  
presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun              
cacciatore e' tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneita'           
ed accessibilita' sociale. La Regione puo' periodicamente aggiornare            
detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entita' del                   
contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve             
versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato,              
entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente                    
intestato al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non puo' imporre al             
cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti            
e disciplinati dalla presente legge.                                            
8. Gli ATC, per l'espletamento di attivita' di servizio, possono                
dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche             
comuni.                                                                         
9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni               
ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni               
dall'emanazione del calendario venatorio regionale, puo' proporre               
alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario                   
venatorio concernenti:                                                          
a) le modalita' di esercizio della caccia;                                      
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;            
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;                              
d) i periodi e gli orari di caccia;                                             
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.                             
10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite           
nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art.                
50.".                                                                           
NOTA ALL'ART. 24                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 33 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 33 - Compiti dell'ATC                                                     
1. L'ATC ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione                  
dell'esercizio venatorio nel territorio di competenza. A tal fine               
organizza, sulla base del programma di gestione, gli interventi per             
il miglioramento degli habitat, promuove ed organizza le attivita' di           
cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale e le iniziative                
ritenute necessarie per preservare o ricostituire una presenza                  
faunistica ottimale.                                                            
2. La Provincia controlla la conformita' dei programmi annuali degli            
interventi degli ATC con il piano faunistico-venatorio provinciale.             
Gli ATC trasmettono detti programmi entro il 31 gennaio di ogni anno            
alla Provincia, che puo' richiederne la revisione in caso di                    
difformita'.                                                                    
3. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni               
ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni               
dall'emanazione del calendario venatorio regionale, puo' proporre               
alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario                   
venatorio concernenti:                                                          
a) le modalita' di esercizio della caccia, mediante la limitazione              
delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili;                    
b) il numero delle giornate settimanali di caccia;                              
c) i periodi e gli orari di caccia;                                             
d) il carniere giornaliero e stagionale per specie.                             
4. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite            
nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art. 50.            
5. Il Comitato direttivo puo' organizzare la gestione tecnica e il              
prelievo della fauna per aree faunistiche di estensione proporzionata           
al ciclo biologico delle specie di interesse locale. Il Comitato                
direttivo propone, inoltre, all'Amministrazione provinciale la                  
delimitazione nel territorio di competenza delle aree per la gestione           
faunistico-venatoria degli ungulati.                                            
6. I Comitati direttivi degli ATC, per l'espletamento di funzioni di            
servizio, possono dotarsi di strutture tecnico-amministrative e di              
collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo              
della gestione della fauna.                                                     
7. La Provincia esercita forme di raccordo tra gli ATC per                      
contribuire a determinare l'uniformita' degli interventi gestionali             
che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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