REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 23                                                               
Sostituzione dell'art. 32 della L.R. 8/94                                       
1. L'art. 32 e' sostituito con il seguente:                                     
"Art. 32                                                                        
Organi dell'ATC                                                                 
1. Sono organi dell'ATC:                                                        
a) il Presidente;                                                               
b) il Comitato direttivo;                                                       
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi                
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di                 
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della Legge            
349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;                                  
d) il Collegio dei Revisori dei conti. Il Presidente del Collegio dei           
Revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori                   
contabili.                                                                      
2. Il Comitato direttivo dell'ATC e' composto:                                  
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali             
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti            
in forma organizzata sul territorio;                                            
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e             
presenti in forma organizzata sul territorio;                                   
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione               
ambientale riconosciute e presenti sul territorio;                              
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente               
interessata.                                                                    
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e               
della Provincia devono risiedere in un comune compreso nell'ATC. I              
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono               
risiedere nella provincia in cui e' compreso l'ATC. Per garantire               
l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma                     
precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti             
delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del           
tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la           
composizione del Comitato direttivo.                                            
4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia              
nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su                 
designazione dei soggetti di cui al comma 2.".                                  
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 32 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 32 - Organi dell'ATC                                                      
1. Sono Organi dell'ATC:                                                        
a) il Presidente;                                                               
b) il Comitato direttivo;                                                       
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei proprietari o conduttori            
dei fondi inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di                
protezione ambientale riconosciute presenti nel territorio residenti            
nei comuni inclusi nell'ATC;                                                    
d) il Collegio dei Revisori dei conti.                                          
2. Lo statuto disciplina:                                                       
a) la composizione del Comitato direttivo, nel rispetto delle                   
proporzioni previste dal comma 10 dell'art. 14 della legge statale;             
b) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato              
direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;                
c) le modalita' per la elezione del Presidente, del Comitato                    
direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;                                
d) le attribuzioni e le modalita' di funzionamento degli Organi                 
dell'ATC.                                                                       
3. Per la designazione dei rappresentanti degli Enti locali nel                 
Comitato direttivo si applicano le disposizioni di cui alla lett. d)            
del comma 1 dell'art. 31.                                                       
4. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e             
dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al Libro             
I, Titolo II, Capo III del Codice civile, ove applicabili.".                    

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina