REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 22                                                               
Sostituzione dell'art. 31 della L.R. 8/94                                       
1. L'articolo 31 e' sostituito con il seguente:                                 
"Art. 31                                                                        
Ambiti Territoriali di Caccia                                                   
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui e'             
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di             
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel                
territorio di competenza.                                                       
2. Le attivita' di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte             
sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni             
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.                
3. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive             
emanate dalla Regione:                                                          
a) la composizione del Comitato direttivo;                                      
b) le modalita' di rappresentanza dei componenti l'assemblea;                   
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato              
direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;                
d) le modalita' per la elezione degli organi;                                   
e) le attribuzioni e modalita' di funzionamento degli organi;                   
f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori,                  
nonche' le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che           
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;                            
g) le cause di incompatibilita' del Presidente e dei componenti del             
Comitato direttivo.                                                             
4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle            
direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo               
adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o            
dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo           
Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta           
in carica fino alla elezione del nuovo.                                         
5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati             
nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente                    
competente, ai sensi del comma 6.                                               
6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di                 
inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina                    
regionale di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1                  
dell'art. 35, accertate nell'attivita' degli organi dell'ATC, il                
Presidente della Provincia prevalente per territorio nomina un                  
Commissario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Il                      
Commissario, inoltre, entro sessanta giorni dal suo insediamento, da'           
corso alle procedure per il rinnovo degli organi dell'ATC. Il                   
Presidente ed i componenti del Comitato direttivo responsabile delle            
violazioni non sono ridesignabili.                                              
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e             
dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al Libro             
I, Titolo II, Capo III del Codice civile, ove applicabili.".                    
NOTA ALL'ART. 22                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 31 della L.R. 8/94 era il seguente:                          
"Art. 31 - Costituzione del Comitato direttivo                                  
1. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al                
comma 1 dell'art. 30, la Provincia, al fine di costituire il Comitato           
direttivo provvisorio di ogni ATC, invita:                                      
a) le organizzazioni professionali agricole maggiormente                        
rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata             
sul territorio a designare complessivamente sei rappresentanti;                 
b) le associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in               
forma organizzata sul territorio a designare complessivamente sei               
rappresentanti che abbiano la residenza venatoria nell'ATC;                     
c) le associazioni di protezione ambientale riconosciute presenti nel           
territorio a designare complessivamente quattro rappresentanti;                 
d) i Comuni inclusi nell'ATC con le maggiori superfici                          
agro-silvo-pastorali a designare complessivamente quattro                       
rappresentanti.                                                                 
2. Le designazioni sono effettuate in base al principio della                   
rappresentativita' tra persone residenti in un comune compreso                  
nell'ATC fatti salvi i designati di cui alla lett. b) del comma 1.              
3. Qualora il numero delle persone designate sia superiore a quello             
indicato al comma 1, la Provincia provvede alle nomine, nei limiti di           
legge, in base al principio di rappresentativita'.                              
4. Il Comitato direttivo viene costituito e puo' esercitare le                  
proprie funzioni quando, scaduto il termine assegnato, sia stata                
designata almeno la maggioranza dei componenti.                                 
5. Il Comitato costituito elegge il Presidente.                                 
6. Entro un anno dalla sua costituzione, il Comitato direttivo                  
provvisorio approva lo statuto dell'ATC.                                        
7. Entro tre mesi dall'approvazione dello statuto si procede alla               
nomina degli organi dell'ATC.".                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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