LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 20
Modifica dell'art. 29 della L.R. 8/94
1. All'art. 29 il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. E' fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o
vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica
con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.".
NOTA ALL'ART. 20
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 29 - Salvaguardia dei nidi
1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare, detenere o vendere uova
e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica.
omissis".