REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 20                                                               
Modifica dell'art. 29 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 29 il comma 1 e' sostituito con il seguente:                        
"1. E' fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o            
vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica             
con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.".                           
NOTA ALL'ART. 20                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 29 - Salvaguardia dei nidi                                                
1. E' fatto divieto a chiunque di prelevare, detenere o vendere uova            
e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica.                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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