LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 19
Modifiche dell'art. 26 della L.R. 8/94
1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "Durante le catture di selvaggina" sono
sostituite con le parole "Prima delle catture di fauna selvatica";
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma: "6 bis. La Regione
emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione
temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in
difficolta', nonche' al funzionamento degli appositi centri per il
recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre
le modalita' di consegna e/o segnalazione di capi di specie
selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonche' di carcasse
di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o
corna.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 26 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica
omissis
2. Durante le catture di selvaggina stanziale da destinare al
ripopolamento, la Provincia concorda con le Unita' sanitarie locali
territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a
consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi
nelle zone protette.
omissis".