REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 19                                                               
Modifiche dell'art. 26 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 26 sono apportate le seguenti modifiche:                            
a) al comma 2 le parole "Durante le catture di selvaggina" sono                 
sostituite con le parole "Prima delle catture di fauna selvatica";              
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente comma: "6 bis. La Regione           
emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione               
temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in                 
difficolta', nonche' al funzionamento degli appositi centri per il              
recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre           
le modalita' di consegna e/o segnalazione di capi di specie                     
selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonche' di carcasse            
di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o                 
corna.".                                                                        
NOTA ALL'ART. 19                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 26 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica                            
omissis                                                                         
2. Durante le catture di selvaggina stanziale da destinare al                   
ripopolamento, la Provincia concorda con le Unita' sanitarie locali             
territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a               
consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi            
nelle zone protette.                                                            
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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