LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 18
Modifica dell'art. 24 della L.R. 8/94
1. All'art. 24, comma 2, la parola "natanti" e' sostituita con la
parola "galleggianti".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
Il testo del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 24 - Tabelle di segnalazione delle zone protette
omissis
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le
tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e
devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.
omissis".