REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 18                                                               
Modifica dell'art. 24 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 24, comma 2, la parola "natanti" e' sostituita con la               
parola "galleggianti".                                                          
NOTA ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 24 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 24 - Tabelle di segnalazione delle zone protette                          
omissis                                                                         
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le             
tabelle possono essere collocate su natanti ancorati al fondo e                 
devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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