REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 17                                                               
Integrazione della L.R. 8/94                                                    
1. Dopo l'art. 22 e' inserito il seguente articolo:                             
"Art. 22 bis                                                                    
Aree di rispetto                                                                
all'interno degli ambiti territoriali di caccia                                 
1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di            
fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire            
mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di               
rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio                  
venatorio puo' essere vietato ad una o a piu' specie o stabilito                
secondo modalita' piu' restrittive rispetto al restante territorio              
dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela            
e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali             
aree di rispetto non puo' superare complessivamente il dieci per                
cento della superficie.                                                         
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti           
territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle                 
specie protette.".                                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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