LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 17
Integrazione della L.R. 8/94
1. Dopo l'art. 22 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 22 bis
Aree di rispetto
all'interno degli ambiti territoriali di caccia
1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di
fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire
mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di
rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio
venatorio puo' essere vietato ad una o a piu' specie o stabilito
secondo modalita' piu' restrittive rispetto al restante territorio
dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela
e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali
aree di rispetto non puo' superare complessivamente il dieci per
cento della superficie.
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti
territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle
specie protette.".