REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 16                                                               
Modifiche dell'art. 19 della L.R. 8/94                                          
1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:                            
a) al comma 1 sono soppresse le parole "ed anche all'interno dei                
parchi";                                                                        
b) al comma 7, lettera c), le parole "il risarcimento degli" sono               
sostituite con le parole "il contributo per gli";                               
c) dopo la lettera e) e' soppressa la frase "Le oasi costituite                 
all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi Enti parco".                 
NOTA ALL'ART. 16                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 1 e 7 dell'art. 19 della L.R. 8/94 era il                    
seguente:                                                                       
"Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica                             
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli                
habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie           
selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono             
preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della                   
avifauna, nei terreni demaniali ed anche all'interno dei parchi,                
secondo le esigenze di tutela individuate con il piano                          
faunistico-venatorio provinciale.                                               
omissis                                                                         
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della           
fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:                                        
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse              
gestionale;                                                                     
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;                                         
c) la protezione delle colture agricole ed il risarcimento degli                
eventuali danni;                                                                
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento           
delle specie programmate;                                                       
e) la disciplina per l'accesso all'oasi.                                        
Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi           
enti parco.                                                                     
omissis".                                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina