LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 16
Modifiche dell'art. 19 della L.R. 8/94
1. All'art. 19 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 sono soppresse le parole "ed anche all'interno dei
parchi";
b) al comma 7, lettera c), le parole "il risarcimento degli" sono
sostituite con le parole "il contributo per gli";
c) dopo la lettera e) e' soppressa la frase "Le oasi costituite
all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi Enti parco".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
Il testo dei commi 1 e 7 dell'art. 19 della L.R. 8/94 era il
seguente:
"Art. 19 - Zone di protezione della fauna selvatica
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli
habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie
selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono
preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della
avifauna, nei terreni demaniali ed anche all'interno dei parchi,
secondo le esigenze di tutela individuate con il piano
faunistico-venatorio provinciale.
omissis
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della
fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse
gestionale;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) la protezione delle colture agricole ed il risarcimento degli
eventuali danni;
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento
delle specie programmate;
e) la disciplina per l'accesso all'oasi.
Le oasi costituite all'interno dei parchi sono gestite dai rispettivi
enti parco.
omissis".