LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 13
Integrazione della L.R. 8/94
1. Dopo l'art. 16 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 16 bis
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti
nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al
comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.".