LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 12
Modifica dell'art. 16 della L.R. 8/94
1. All'art. 16, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti commi:
"6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica
autorizzazione per l'attivita' di cattura temporanea ed inanellamento
di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge statale.
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province
predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione,
avvalendosi di operatori autorizzati.".