LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 11
Modifica dell'art. 14 della L.R. 8/94
1. All'art. 14, comma 1, dopo le parole "professionali agricole e" e'
aggiunta la parola "sentiti".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 14 - Tutela delle attivita' agricole
1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali
agricole e i Comitati direttivi degli ATC, individua le tipologie di
colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7
dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto
dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione
intensiva o specializzata. In detti terreni puo' effettuarsi
esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso
del proprietario o del conduttore.".