REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 11                                                               
Modifica dell'art. 14 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 14, comma 1, dopo le parole "professionali agricole e" e'           
aggiunta la parola "sentiti".                                                   
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 14 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 14 - Tutela delle attivita' agricole                                      
1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali                   
agricole e i Comitati direttivi degli ATC, individua le tipologie di            
colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7           
dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto               
dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione            
intensiva o specializzata. In detti terreni puo' effettuarsi                    
esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso           
del proprietario o del conduttore.".                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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