LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 10
Modifica dell'art. 13 della L.R. 8/94
1. All'art. 13, il comma 1 e' cosi' sostituito:
"1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi
previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con
riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale
di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica
e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione
"faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo
venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi
rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 13 - Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione
programmata della caccia
1. La Giunta regionale determina i criteri per la concessione dei
contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale con
riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale
di cui all'art. 12 e di conservazione delle specie di fauna selvatica
ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi
colturali ivi praticati.
omissis".