LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 9
Modifica dell'art. 12 della L.R. 8/94
1. All'art. 12, comma 2, lettera f), le parole "particolarmente
protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica" sono
sostituite con le parole "di importanza comunitaria secondo le
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
Il testo della lettera f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8/94
era il seguente:
"Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
omissis
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei
programmi annuali e di intervento, concorre a finanziare, in
particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art.
15 della legge statale:
omissis
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna
particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca
selvatica.
omissis".