REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 9                                                                
Modifica dell'art. 12 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 12, comma 2, lettera f), le parole "particolarmente                 
protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca selvatica" sono           
sostituite con le parole "di importanza comunitaria secondo le                  
Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE".                                              
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera f) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 8/94              
era il seguente:                                                                
"Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici             
omissis                                                                         
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei               
programmi annuali e di intervento, concorre a finanziare, in                    
particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art.            
15 della legge statale:                                                         
omissis                                                                         
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna               
particolarmente protetta e di specie estinte, come la cicogna e l'oca           
selvatica.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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