LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 8
Modifica dell'art. 11 della L.R. 8/94
1. All'art. 11 il comma 1 e' sostituito con il seguente:
"1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di
programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il
ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat
idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con
particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
della fauna selvatica.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 11 - Ripristino e creazione dei biotopi
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di
programmazione di cui all'art. 3, in armonia con la normativa
comunitaria in materia agricola e ambientale, promuovono il
ripristino o la creazione dei biotopi al fine di realizzare ambienti
idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale,
nonche' delle specie incluse nell'Allegato 1 della direttiva
79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive
modifiche. Tali interventi di ripristino e creazione dei biotopi
riguardano, in particolare, le zone umide ed i boschi di pianura.
omissis".