REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 8                                                                
Modifica dell'art. 11 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 11 il comma 1 e' sostituito con il seguente:                        
"1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di                       
programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa                  
comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il                    
ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat             
idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie              
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con              
particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione           
degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla                
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e              
della fauna selvatica.".                                                        
NOTA ALL'ART. 8                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 11 della L.R. 8/94 era il seguente:              
"Art. 11 - Ripristino e creazione dei biotopi                                   
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di                        
programmazione di cui all'art. 3, in armonia con la normativa                   
comunitaria in materia agricola e ambientale, promuovono il                     
ripristino o la creazione dei biotopi al fine di realizzare ambienti            
idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie              
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale,                  
nonche' delle specie incluse nell'Allegato 1 della direttiva                    
79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive           
modifiche. Tali interventi di ripristino e creazione dei biotopi                
riguardano, in particolare, le zone umide ed i boschi di pianura.               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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