REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 7                                                                
Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 8/94                                        
1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:                                         
"Art. 9                                                                         
Programmi faunistico-venatori annuali                                           
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si                  
provvede con programmi annuali degli interventi.                                
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformita' con            
il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono              
alla Regione il programma annuale degli interventi                              
faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione                
delle relative previsioni di spesa.                                             
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della              
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede            
al finanziamento dei programmi provinciali annuali.".                           
NOTA ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 9 della L.R. 8/94 era il seguente:                           
"Art. 9 - Programmi faunistico-venatori                                         
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si                  
provvede con programmi annuali degli interventi.                                
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Provincia, in conformita' con            
il piano faunistico-venatorio provinciale, approva e trasmette alla             
Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per           
l'esercizio successivo, con l'indicazione delle relative previsioni             
di spesa.                                                                       
3. Il programma annule degli interventi faunistico-venatori e'                  
corredato da una relazione illustrativa sulle attivita' di gestione             
svolte. Tale relazione comprende, in particolare, i dati sulle                  
catture di fauna per finalita' tecniche e sull'andamento della                  
stagione venatoria, nonche' i risultati di indagini e censimenti.               
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, in                     
conformita' agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale,            
provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.".                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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