LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 7
Sostituzione dell'art. 9 della L.R. 8/94
1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Programmi faunistico-venatori annuali
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si
provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformita' con
il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono
alla Regione il programma annuale degli interventi
faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione
delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede
al finanziamento dei programmi provinciali annuali.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
Il testo dell'art. 9 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 9 - Programmi faunistico-venatori
1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si
provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Provincia, in conformita' con
il piano faunistico-venatorio provinciale, approva e trasmette alla
Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per
l'esercizio successivo, con l'indicazione delle relative previsioni
di spesa.
3. Il programma annule degli interventi faunistico-venatori e'
corredato da una relazione illustrativa sulle attivita' di gestione
svolte. Tale relazione comprende, in particolare, i dati sulle
catture di fauna per finalita' tecniche e sull'andamento della
stagione venatoria, nonche' i risultati di indagini e censimenti.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, in
conformita' agli indirizzi del piano faunistico-venatorio regionale,
provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.".