REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 6                                                                
Modifica dell'art. 8 della L.R. 8/94                                            
1. All'art. 8, comma 1, lettera b) le parole "le forme speciali di"             
sono sostituite con la parola "la".                                             
NOTA ALL'ART. 6                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 8/94, era            
il seguente:                                                                    
"Art. 8 - Densita' venatoria                                                    
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale,                  
sentito il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimersi             
entro trenta giorni, determina:                                                 
omissis                                                                         
b) l'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali            
di caccia nei terreni umidi e nelle localita' interessate al passo              
delle principali specie migratorie;                                             
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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