LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 6
Modifica dell'art. 8 della L.R. 8/94
1. All'art. 8, comma 1, lettera b) le parole "le forme speciali di"
sono sostituite con la parola "la".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
Il testo della lett. b) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 8/94, era
il seguente:
"Art. 8 - Densita' venatoria
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale,
sentito il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimersi
entro trenta giorni, determina:
omissis
b) l'indice massimo delle presenze compatibili per le forme speciali
di caccia nei terreni umidi e nelle localita' interessate al passo
delle principali specie migratorie;
omissis".