LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 5
Modifica dell'art. 7 della L.R. 8/94
1. All'art. 7 il comma 3 e' sostituito con il seguente:
"3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo
parere della Regione di conformita' alle indicazioni contenute negli
atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere
va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more
dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 e' sospeso".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. 8/94 era il seguente:
"Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali
omissis
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati su conforme
parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformita'
alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico-venatorio
regionale. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui
al comma 1 e' sospeso. Il parere va espresso entro e non oltre
sessanta giorni.
omissis".