REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 5                                                                
Modifica dell'art. 7 della L.R. 8/94                                            
1. All'art. 7 il comma 3 e' sostituito con il seguente:                         
"3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo               
parere della Regione di conformita' alle indicazioni contenute negli            
atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere             
va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more                       
dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 e' sospeso".           
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 7 della L.R. 8/94 era il seguente:               
"Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali                                 
omissis                                                                         
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati su conforme           
parere della Giunta regionale che si esprime sulla loro conformita'             
alle indicazioni contenute negli atti del piano faunistico-venatorio            
regionale. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui             
al comma 1 e' sospeso. Il parere va espresso entro e non oltre                  
sessanta giorni.                                                                
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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