LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 4
Modifica dell'art. 6 della L.R. 8/94
1. All'art. 6, comma 3, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole:
"esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 8/94 era
il seguente:
"Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione
degli interventi faunistico-venatori
omissis
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
omissis
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attivita' di
censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse
regionale.
omissis".