REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 4                                                                
Modifica dell'art. 6 della L.R. 8/94                                            
1. All'art. 6, comma 3, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole:           
"esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.".                  
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo della lettera c) del comma 3 dell'art. 6 della L.R. 8/94 era           
il seguente:                                                                    
"Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione              
degli interventi faunistico-venatori                                            
omissis                                                                         
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:                                     
omissis                                                                         
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attivita' di                    
censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse                     
regionale.                                                                      
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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