LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
Art. 2
Modifiche dell'art. 3 della L.R. 8/94
1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera d) viene inserita una nuova
lettera e):
"e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica
delle aree protette di cui alla L.R. 11/88".
2. All'art. 3, comma 2, le parole "alle lettere a), b) e c) del" sono
sostituite con la parola "al".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 8/94, era il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria
omissis
2. L'insieme degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.".