REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

          Art. 2                                                                
Modifiche dell'art. 3 della L.R. 8/94                                           
1. All'art. 3, comma 1, dopo la lettera d) viene inserita una nuova             
lettera e):                                                                     
"e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica                
delle aree protette di cui alla L.R. 11/88".                                    
2. All'art. 3, comma 2, le parole "alle lettere a), b) e c) del" sono           
sostituite con la parola "al".                                                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 8/94, era il seguente:              
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione                          
faunistico-venatoria                                                            
omissis                                                                         
2. L'insieme degli atti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1             
costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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