LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6
MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche dell'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
1. All'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "l'incremento della fauna selvatica" sono
sostituite con le parole "il raggiungimento ed il mantenimento
dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio
regionale";
b) al comma 1, dopo le parole "prelievo venatorio" viene aggiunta la
parola "programmato";
c) al comma 2, e' aggiunta la seguente lettera:
"e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali
di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per
consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157.".
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8,
concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria, era il seguente:
"Art. 1 - Finalita'
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la
protezione, e l'incremento della fauna selvatica e ne regolamenta il
prelievo venatorio. In particolare la Regione ha cura di creare le
condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1
dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
omissis".