REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2000, n. 6

MODIFICHE ALLA L.R. 15 FEBBRAIO 1994, N. 8 "DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Modifiche dell'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8                         
1. All'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 sono apportate le               
seguenti modifiche:                                                             
a) al comma 1, le parole "l'incremento della fauna selvatica" sono              
sostituite con le parole "il raggiungimento ed il mantenimento                  
dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio                  
regionale";                                                                     
b) al comma 1, dopo le parole "prelievo venatorio" viene aggiunta la            
parola "programmato";                                                           
c) al comma 2, e' aggiunta la seguente lettera:                                 
"e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali            
di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per              
consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della              
Legge 11 febbraio 1992, n. 157.".                                               
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15 febbraio 1994, n. 8,             
concernente Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e              
per l'esercizio dell'attivita' venatoria, era il seguente:                      
"Art. 1 - Finalita'                                                             
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la                
protezione, e l'incremento della fauna selvatica e ne regolamenta il            
prelievo venatorio. In particolare la Regione ha cura di creare le              
condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1            
dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.                               
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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