LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39
ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte
mediante apposite e specifiche autorizzazioni di spesa, che verranno
disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai
sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e con
l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio
regionale.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo dell'art. 13bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione
Emilia-Romagna, e' il seguente:
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di
previsione annuale e pluriennale; e' adottato un provvedimento
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle
rispettive leggi settoriali di intervento;
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei
finanziamenti gia' autorizzati in passato;
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla
legge finanziaria della presente legge.
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".