REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39

ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

          Art. 3                                                                
Norma finanziaria                                                               
1. All'onere derivante dalla presente legge la Regione fa fronte                
mediante apposite e specifiche autorizzazioni di spesa, che verranno            
disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale ai           
sensi dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e con                    
l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio               
regionale.                                                                      
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 13bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, concernente           
Norme per la disciplina della contabilita' della Regione                        
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale; e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il rifinanziamento dei programmi di settore con riferimento alle             
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove od ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria della presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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