LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 39
ACQUISIZIONE DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"
Art. 2
Trasformazione della Societa' e ingresso di nuovi soci
1. Al fine di promuovere la partecipazione degli Enti locali allo
sviluppo del sistema ferroviario regionale, nonche' per consentire
l'ingresso nella Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a
responsabilita' limitata" di soggetti di natura imprenditoriale, la
Regione:
a) e' autorizzata a trasformare la societa' a responsabilita'
limitata in societa' per azioni, con il contestuale aumento del
capitale sociale, da prevedersi, almeno nell'importo minimo di cui
all'articolo 2327 del codice civile;
b) riduce gradualmente la misura percentuale della propria
partecipazione alla Societa', conservando in ogni caso la titolarita'
della maggioranza assoluta delle azioni.
2. Le modalita' per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b)
del comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto,
previo parere della Commissione consiliare competente.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 2327 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2327 - Ammontare minimo del capitale
La societa' per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore
a duecento milioni di lire.".