REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

              TITOLO VI                                                         
           DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                            
          Art. 32                                                               
Decorrenza dell'efficacia                                                       
(abrogato da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)                                    
abrogato                                                                        
ALLEGATO A.1                                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 35)                            
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99                   
A.1. 1)                                                                         
Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la                
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque                   
sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui             
la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; sistemi di                 
estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il            
volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore            
a 10 milioni di metri cubi;                                                     
A.1. 2)                                                                         
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi              
inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di              
acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in             
tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra             
bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in              
questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un             
volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in              
entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile                  
convogliata in tubazioni;                                                       
A.1. 3)                                                                         
Attivita' di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse                     
geotermiche sulla terraferma;                                                   
A.1. 4)                                                                         
Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare           
le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza                    
superiore a 10 m e/o di capacita' superiore a 100.000 mc;                       
A.1. 5)                                                                         
Attivita' di coltivazione di minerali solidi;                                   
A.1. 6)                                                                         
Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;              
A.1. 7)                                                                         
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti                   
chimici, per una capacita' superiore alle 35.000 t/anno di materie              
prime lavorate;                                                                 
A.1. 8)                                                                         
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,              
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'                
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;                         
A.1. 9)                                                                         
Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua e' superiore            
a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di            
lunghezza superiore ai 500 metri;                                               
A.1. 10)                                                                        
Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali                  
contenenti amianto.                                                             
ALLEGATO A.2                                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 35)                            
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99                   
A.2. 1)                                                                         
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,           
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
A.2. 2)                                                                         
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante              
operazioni di cui all'Allegato B e all'Allegato C, lettere da R1 a              
R9, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di            
recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli            
31 e 33 del medesimo DLgs 22/97;                                                
A.2. 3)                                                                         
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con               
capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di                      
incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da           
D8 a D11, ed Allegato C, lettere da R1 a R9, del DLgs 22/97, ad                 
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure                 
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97;              
A.2. 4)                                                                         
Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi                 
mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari           
e deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno                   
(operazioni di cui all'Allegato B del DLgs 22/97, punti D13, D14);              
A.2. 5)                                                                         
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva           
superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1            
e D5, del DLgs 22/97); discariche di rifiuti speciali non pericolosi            
(operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, del DLgs 22/97),            
ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva             
sino a 100.000 mc;                                                              
A.2. 6)                                                                         
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni           
di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 mc oppure             
con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui                       
all'Allegato B, lettera D15, del DLgs 22/97);                                   
A.2. 7)                                                                         
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione             
di profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente             
idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito               
permanente (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D3, D4, D6, D7            
e D12, del DLgs 22/97);                                                         
A.2. 8)                                                                         
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a               
100.000 abitanti equivalenti;                                                   
A.2. 9)                                                                         
Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie             
fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al           
giorno;                                                                         
A.2. 10)                                                                        
Fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione                    
superiore a 200 tonnellate al giorno;                                           
A.2. 11)                                                                        
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con            
tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza                 
superiore a 10 km;                                                              
A.2. 12)                                                                        
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e                
chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e               
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a                 
40.000 mc;                                                                      
A.2. 13)                                                                        
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;                           
A.2. 14)                                                                        
Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una                  
capacita' complessiva superiore a 80.000 mc.                                    
ALLEGATO A.3                                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 35)                            
Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99                   
A.3. 1)                                                                         
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu'             
di:                                                                             
a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;                
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg);                         
c) 900 posti per scrofe;                                                        
A.3. 2)                                                                         
Cave e torbiere con piu' di 500.000. mc/anno di materiale estratto o            
di un'area interessata superiore a 20 ha.                                       
ALLEGATO B.1                                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 35)                            
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) della L.R.              
9/99                                                                            
Agricoltura                                                                     
B.1. 1)                                                                         
Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ha;               
Industria estrattiva                                                            
B.1. 2)                                                                         
Attivita' di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi e di risorse            
geotermiche incluse le relative attivita' minerarie;                            
B.1. 3)                                                                         
Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;                    
B.1. 4)                                                                         
Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;                           
B.1. 5)                                                                         
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon                   
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonche'           
di scisti bituminosi;                                                           
Industria energetica                                                            
B.1. 6)                                                                         
Impianti termici per la produzione di vapore e acqua calda con                  
potenza termica complessiva superiore a 50 MW;                                  
B.1. 7)                                                                         
Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi;             
B.1. 8)                                                                         
Impianti per la produzione di energia idroelettrica;                            
Industria dei prodotti minerali                                                 
B.1. 9)                                                                         
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di           
prodotti a base di amianto;                                                     
Industria chimica                                                               
B.1. 10)                                                                        
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti                   
chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie              
prime lavorate;                                                                 
B.1. 11)                                                                        
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici,              
elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita'                
superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;                         
Progetti di infrastrutture                                                      
B.1. 12)                                                                        
Interporti;                                                                     
B.1. 13)                                                                        
Linee ferroviarie a carattere regionale;                                        
B.1. 14)                                                                        
Aeroporti;                                                                      
B.1. 15)                                                                        
Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;                                        
B.1. 16)                                                                        
Strade extraurbane secondarie a carattere regionale;                            
B.1. 17)                                                                        
Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca;            
B.1. 18)                                                                        
Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti,                        
canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad            
incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di               
materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;                               
B.1. 19)                                                                        
Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad                     
accumularle in modo durevole;                                                   
B.1. 20)                                                                        
Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi             
volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli             
ed altri lavori di difesa dal mare;                                             
B.1. 21)                                                                        
Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano               
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque                  
sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto            
secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non             
compresi nel punto A.1.1);                                                      
B.1. 22)                                                                        
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi,             
non comprese nell'allegato A.1;                                                 
B.1. 23)                                                                        
Progetti di cui all'Allegato A.1 che servono esclusivamente o                   
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o                 
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.                            
ALLEGATO B.2                                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 35)                            
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. b) e c) della               
L.R. 9/99                                                                       
Agricoltura                                                                     
B.2. 1)                                                                         
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie             
superiore a 200 ha;                                                             
B.2. 2)                                                                         
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali              
per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie                   
superiore a 10 ha;                                                              
B.2. 3)                                                                         
Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;                 
B.2. 4)                                                                         
Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha;                     
deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di              
una superficie superiore a 5 ha;                                                
Industria energetica                                                            
B.2. 5)                                                                         
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore           
ed acqua calda;                                                                 
B.2. 6)                                                                         
Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua              
calda che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore           
ai 20 km;                                                                       
B.2. 7)                                                                         
Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con            
tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato superiore a 3 km;            
B.2. 8)                                                                         
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;                         
B.2. 9)                                                                         
Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo                   
sfruttamento del vento;                                                         
Produzione e trasformazione dei metalli                                         
B.2. 10)                                                                        
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o                   
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita'                   
superiore a 2,5 tonnellate all'ora;                                             
B.2. 11)                                                                        
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:             
- laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di                
acciaio grezzo all'ora;                                                         
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per               
maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;                  
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita'           
di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;              
B.2. 12)                                                                        
Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore           
a 20 tonnellate al giorno;                                                      
B.2. 13)                                                                        
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i                   
prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una               
capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il               
cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;                 
B.2. 14)                                                                        
Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie                   
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche           
destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;                   
B.2. 15)                                                                        
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e                     
costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e                  
riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e               
rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc           
di volume;                                                                      
B.2. 16)                                                                        
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;                     
B.2. 17)                                                                        
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie           
impegnata o 50.000 mc di volume;                                                
B.2. 18)                                                                        
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi              
che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;            
B.2. 19)                                                                        
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali,           
nonche' concentrati o materie prime secondarie attraverso                       
procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;                             
Industria dei prodotti minerali                                                 
B.2. 20)                                                                        
Cokerie (distillazione a secco del carbone);                                    
B.2. 21)                                                                        
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni                
rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al                
giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di               
produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni             
aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;            
B.2. 22)                                                                        
Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla                  
produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre                 
10.000 tonnellate all'anno;                                                     
B.2. 23)                                                                        
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare             
tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gre's e porcellane,            
di capacita', fino a diversa determinazione statale di recepimento              
della direttiva 97/11/CE, superiore a 7.500 t/anno di smalti                    
utilizzati come materie prime;                                                  
Industria chimica                                                               
B.2. 24)                                                                        
Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e                
chimici pericolosi, ai sensi della Legge 29 maggio 1974, n. 256 e               
successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000           
mc;                                                                             
Industria dei prodotti alimentari                                               
B.2. 25)                                                                        
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime                
animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di                  
prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;                               
B.2. 26)                                                                        
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime                
vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300                     
tonnellate al giorno su base trimestrale;                                       
B.2. 27)                                                                        
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con                  
capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base           
annua;                                                                          
B.2. 28)                                                                        
Impianti per la produzione di birra o malto con una capacita' di                
produzione superiore a 500.000 hl/anno;                                         
B.2. 29)                                                                        
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000           
mc di volume;                                                                   
B.2. 30)                                                                        
Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50           
tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di             
carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di            
oltre 10 tonnellate al giorno;                                                  
B.2. 31)                                                                        
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei            
prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie           
impegnata o 50.000 mc di volume;                                                
B.2. 32)                                                                        
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con            
capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto                  
lavorato;                                                                       
B.2. 33)                                                                        
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di            
produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di                        
barbabietole;                                                                   
Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta                        
B.2. 34)                                                                        
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio,                   
l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di                 
tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10                   
tonnellate al giorno;                                                           
B.2. 35)                                                                        
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita'             
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;                            
B.2. 36)                                                                        
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa,                       
fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50                    
tonnellate al giorno;                                                           
B.2. 37)                                                                        
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di                     
particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di           
materie prime lavorate;                                                         
Industria della gomma e delle materie plastiche                                 
B.2. 38)                                                                        
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con                
almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;                        
Progetti di infrastrutture                                                      
B.2. 39)                                                                        
Linee ferroviarie a carattere locale;                                           
B.2. 40)                                                                        
Strade extraurbane secondarie;                                                  
B.2. 41)                                                                        
Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a quelli                   
indicati al punto A.1. 9 dell'Allegato A.1, nonche' progetti di                 
intervento sui porti gia' esistenti;                                            
B.2. 42)                                                                        
Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva              
superiore ai 20 km;                                                             
B.2. 43)                                                                        
Acquedotti con lunghezza superiore a 20 km;                                     
Altri progetti                                                                  
B.2. 44)                                                                        
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed               
altri veicoli a motore;                                                         
B.2. 45)                                                                        
Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante               
operazioni di incenerimento o di trattamento con capacita'                      
complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'Allegato             
B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del DLgs 5 febbraio 1997, n. 22);             
impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni           
di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacita'              
massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui                  
all'Allegato B, lettere D13 e D14, del citato DLgs 22/97);                      
B.2. 46)                                                                        
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con                 
capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di           
incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'Allegato B,               
lettere D2 e da D8 a D11, del DLgs 22/97);                                      
B.2. 47)                                                                        
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante             
operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a            
30.000 mc oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di           
cui all'Allegato B, lettera D15, del DLgs 22/97);                               
B.2. 48)                                                                        
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva           
inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1            
e D5, del DLgs 22/97);                                                          
B.2. 49)                                                                        
Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a               
10.000 abitanti equivalenti;                                                    
B.2. 50)                                                                        
Depositi di fanghi;                                                             
B.2. 51)                                                                        
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro,              
autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;                           
B.2. 52)                                                                        
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata           
supera i 500 mq;                                                                
B.2. 53)                                                                        
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di            
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;                                     
B.2. 54)                                                                        
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;                
B.2. 55)                                                                        
Stabilimenti di squartamento;                                                   
B.2. 56)                                                                        
Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di                  
esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime                    
lavorate.                                                                       
B.2. 57)                                                                        
Progetti di cui all'Allegato A.2 che servono esclusivamente o                   
essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o                 
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.                            
ALLEGATO B.3                                                                    
(sostituito da art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 35)                            
Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della            
L.R. 9/99                                                                       
Agricoltura                                                                     
B.3. 1)                                                                         
Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi             
nel punto B.3. 2) in particolare per gli allevamenti di bovini, fino            
a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva                 
97/11/CE, con piu' di 500 posti bovini;                                         
B.3. 2)                                                                         
Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu'             
di:                                                                             
- 40.000 posti pollame;                                                         
- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);                             
- 750 posti scrofe;                                                             
B.3. 3)                                                                         
Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;                           
Industria estrattiva                                                            
B.3. 4)                                                                         
Cave e torbiere;                                                                
Progetti di infrastrutture                                                      
B.3. 5)                                                                         
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una                   
superficie interessata superiore ai 40 ha;                                      
B.3. 6)                                                                         
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione,                     
interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo                 
urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici           
superiori ai 10 ha;                                                             
B.3. 7)                                                                         
Progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi;                      
B.3. 8)                                                                         
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento             
di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana,             
superiore a 1.500 metri;                                                        
B.3. 9)                                                                         
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane),               
funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o               
principalmente adibite al trasporto di passeggeri;                              
Turismo e svaghi                                                                
B.3. 10)                                                                        
Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a              
collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a              
500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;                
B.3. 11)                                                                        
Piste da sci;                                                                   
B.3. 12)                                                                        
Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri            
turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti              
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una              
superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno             
dei centri abitati;                                                             
B.3. 13)                                                                        
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente;                       
B.3. 14)                                                                        
Parchi tematici;                                                                
B.3. 15)                                                                        
Progetti di cui all'Allegato A.3 che servono esclusivamente o                   
essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o                  
prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.                            
ALLEGATO C                                                                      
Contenuti del SIA relativo a progetti di cui all'articolo 11, comma 1           
Il SIA relativo a progetti di impianti, opere o interventi contiene:            
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico,               
biologico ed antropico;                                                         
b) la descrizione del progetto di impianti, opere o interventi                  
proposti, delle modalita' e tempi di attuazione, ivi comprese la                
descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto,            
delle sue interazioni con il sottosuolo e delle esigenze di                     
utilizzazione del suolo, durante le fasi di costruzione e                       
funzionamento a impianti, opere o interventi ultimati nonche' la                
descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,           
con l'indicazione della natura e delle quantita' dei materiali                  
impiegati;                                                                      
c) una valutazione del tipo e della quantita' dei residui e delle               
emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo,             
rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti                  
dall'attivita' del progetto proposto;                                           
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle                 
migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre              
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per               
ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche             
prescelte con le migliori tecniche disponibili;                                 
e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con                     
riferimento alle principali soluzioni alternative possibili di                  
localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare               
l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto                  
sull'ambiente;                                                                  
f) l'illustrazione della conformita' delle opere e degli interventi             
proposti alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e                   
paesaggistica;                                                                  
g) l'analisi della qualita' ambientale con riferimento alla                     
descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad           
impatto ambientale importante, con particolare riferimento ai                   
seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua,               
l'aria, il clima ed il paesaggio, le condizioni socio-economiche, il            
sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale e ambientale ed           
i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti;                      
h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali             
significativi, positivi e negativi, nelle fasi di attuazione, di                
gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle opere e degli           
interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di              
discarica di materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da             
possibili incidenti, dovuti all'esistenza del progetto, alla                    
utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti,             
alla produzione di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di                
radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti;                                      
i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre,           
compensare od eliminare gli impatti ambientali negativi, nonche'                
delle misure di monitoraggio;                                                   
j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti;                  
k) un sommario contenente la descrizione dei metodi di previsione               
utilizzati per valutare gli impatti ambientali, nonche' l'indicazione           
delle eventuali difficolta' (lacune tecniche o mancanza di                      
conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati                   
richiesti.                                                                      
ALLEGATO D                                                                      
Criteri per la procedura di verifica (screening) di cui all'articolo            
10                                                                              
1. Caratteristiche                                                              
Le caratteristiche del progetto di impianti, interventi o opere                 
devono essere prese in considerazione in particolare in rapporto ai             
seguenti elementi:                                                              
a) dimensioni del progetto (superfici, volumi, potenzialita'). Tali             
elementi sono considerati in particolare in rapporto alla durata ed             
alla dimensione spaziale e temporale degli impatti;                             
b) utilizzazione delle risorse naturali;                                        
c) produzione di rifiuti;                                                       
d) inquinamento e disturbi ambientali;                                          
e) rischio di incidenti;                                                        
f) impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della                
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in                      
particolare zone turistiche, urbane o agricole).                                
2. Ubicazione del progetto                                                      
La sensibilita' ambientale delle zone geografiche che possono essere            
danneggiate dal progetto, deve essere presa in considerazione,                  
tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:                             
a) la qualita' e la capacita' di rigenerazione delle risorse naturali           
della zona;                                                                     
b) la capacita' di carico dell'ambiente naturale, con particolare               
attenzione alle seguenti zone: 1) zone costiere; 2) zone montuose e             
forestali; 3) zone nelle quali gli standard di qualita' ambientale              
della legislazione comunitaria sono gia' superati; 4) zone a forte              
densita' demografica; 5) paesaggi importanti dal punto di vista                 
storico, culturale e archeologico; 6) aree demaniali dei fiumi, dei             
torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche; 7) effetti                         
dell'impianto, opera o intervento sulle limitrofe aree naturali                 
protette.                                                                       
3. Caratteristiche dell'impatto potenziale                                      
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere             
considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e                  
tenendo conto in particolare:                                                   
a) della portata dell'impatto (area geografica e densita' della                 
popolazione interessata);                                                       
b) della natura transfrontaliera dell'impatto;                                  
c) dell'ordine di grandezza e della complessita' dell'impatto;                  
d) della probabilita' dell'impatto;                                             
e) della durata, frequenza e reversibilita' dell'impatto.                       
FINE TESTO                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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