LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 31
Modifiche degli Allegati
(modificato comma 2 da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare
attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui
all'art. 26 ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione
delle procedure di cui alla presente legge e sulla base degli
elementi indicati nell'Allegato D, puo' stabilire con propria
deliberazione:
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del
30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996;
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei
progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e
B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3
dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996.
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione.