REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

              TITOLO VI                                                         
           DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                            
          Art. 31                                                               
Modifiche degli Allegati                                                        
(modificato comma 2 da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)                          
1. Il Consiglio regionale modifica, con propria deliberazione, gli              
Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C e D al fine di dare                    
attuazione a normative comunitarie, nazionali o regionali.                      
2. Il Consiglio regionale, tenuto conto della relazione di cui                  
all'art. 26 ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione            
delle procedure di cui alla presente legge e sulla base degli                   
elementi indicati nell'Allegato D, puo' stabilire con propria                   
deliberazione:                                                                  
a) un eventuale incremento o decremento, nella misura massima del               
30%, delle soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3,             
ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del DPR 12 aprile 1996;                        
b) l'esclusione dalle procedure disciplinate dalla presente legge dei           
progetti di impianti, opere o interventi degli Allegati B.1, B.2 e              
B.3 che non ricadono in aree naturali protette, ai sensi del comma 3            
dell'art. 10 del DPR 12 aprile 1996.                                            
3. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate nel             
Bollettino Ufficiale della Regione.                                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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