REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

              TITOLO VI                                                         
           DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                            
          Art. 30                                                               
Disposizioni abrogative ed interpretative                                       
(modificato comma 3 da art. 1, L.R. 16/11/2000, n. 35)                          
1. Le modalita' di valutazione di impatto ambientale, comunque                  
denominate, previste dalla legislazione regionale ovvero dagli                  
strumenti di pianificazione sono sostituite:                                    
a) per i progetti previsti dagli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e             
B.3, da quanto previsto dalla presente legge;                                   
b) per i progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto           
ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 e             
successive modificazioni ed integrazioni, dalla procedura di cui al             
medesimo articolo 6.                                                            
2. La L.R. 19 maggio 1980, n. 37 concernente "Interventi della                  
Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di impianti di                      
smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi" e' abrogata.                       
3. L'art 8 e la lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della L.R. 18                
luglio 1991, n. 17, e successive modificazioni e integrazioni, sono             
abrogati ... per le attivita' estrattive sottoposte alle procedure              
disciplinate dalla presente legge. E' fatta salva per i piani                   
particolareggiati adottati ovvero per i piani particolareggiati di              
iniziativa privata presentati in data precedente la possibilita' di             
concludere il procedimento di approvazione secondo quanto previsto              
dal medesimo art. 8 della L.R. n. 17 del 1991.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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