REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

              TITOLO VI                                                         
           DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                            
          Art. 29                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al              
comma 2 dell'art. 25 ed al comma 1 dell'art. 27 la Regione fa fronte            
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del               
bilancio regionale, che verranno dotati dei finanziamenti necessari             
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di             
quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n.           
31 e successive modificazioni e integrazioni.                                   
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al              
comma 2 dell'art. 27 la Regione fa fronte nell'ambito dei                       
finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla L.R. 24 luglio             
1979, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni.                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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