REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9

TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)

              TITOLO VI                                                         
           DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE                            
          Art. 28                                                               
Spese istruttorie                                                               
1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate             
dalla presente legge, sono a carico del proponente e sono determinate           
forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o                         
dell'intervento, in una misura comunque non superiore al 0,05%,                 
dall'autorita' competente secondo i criteri definiti dalla Giunta               
regionale nelle direttive di cui all'art. 8. Le spese istruttorie               
sono quantificate con l'atto conclusivo del procedimento.                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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