LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Informazione e sistema informativo
1. La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco
scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo
svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge .
2. La Regione, nell'ambito del sistema informativo di cui alla L.R.
26 luglio 1988, n. 30, organizza la raccolta e l'elaborazione dei
dati anche ai fini della presente legge. Predispone inoltre una
raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia di
impatto ambientale ed un archivio in cui sono raccolti i SIA e le
valutazioni di impatto ambientale (VIA) nonche' la relativa
documentazione.
3. Le pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione degli
avvisi di deposito di cui al comma 3 dell'art. 9 ed al comma 2
dell'art. 14, nonche' delle decisioni per estratto di cui al comma 3
dell'art. 10 ed al comma 3 dell'art. 16, sono gratuite. Il Presidente
della Regione definisce con apposito atto forme e modalita' di tali
pubblicazioni.