LEGGE REGIONALE 18 maggio 1999, n. 9
TESTO COORDINATO della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 66 del 21/5/1999) con le modifiche apportate dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 "Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n. 9 concernente: ôDisciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'" (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 168 del 20 novembre 2000)
TITOLO V
MONITORAGGIO E CONTROLLI
Art. 23
Controllo sostitutivo
1. Qualora la Provincia od il Comune non convochi la conferenza di
servizi entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 18, il dirigente
competente in materia di procedure di valutazione di impatto
ambientale della Regione l'invita a provvedere entro un termine non
superiore a 15 giorni, decorso il quale la Regione provvede
all'indizione della conferenza di servizi.
2. Nei casi di attivita' produttive di cui all'art. 6, qualora
l'autorita' competente non abbia deliberato la valutazione di impatto
ambientale entro il termine di cui all'art. 16, lo sportello unico
provvede ai sensi del comma 6 dell'art. 4 del DPR 20 ottobre 1998, n.
447.
3. Nei casi di progetti di cui all'art. 7, qualora la Provincia od il
Comune non abbia deliberato la valutazione di impatto ambientale
(VIA) entro il termine di cui all'art. 16, si applicano i principi
generali della legislazione regionale in materia di poteri
sostitutivi nei confronti degli Enti locali.